Il Codice
Deontologico
approvato dalla FNOMCeO
il 3 ottobre 1998
TITOLO I : OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Definizione
-Il Codice di
Deontologia Medica contiene principi e regole che il
medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi
professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico,
devono osservare nell'esercizio della professione. Il
comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio
della professione, deve essere consono al decoro e alla
dignità della stessa. Il medico è tenuto alla conoscenza delle
norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla
responsabilità disciplinare.
Art. 2 - Potestà disciplinare -
Sanzioni -
L'inosservanza dei precetti,
degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di
Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque
disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della
professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari
previste dalla legge. Le sanzioni devono essere adeguate alla
gravità degli atti.
TITOLO II : COMPITI E DOVERI GENERALI DEL
MEDICO
CAPO I :
Indipendenza e dignità della professione
Art. 3 - Doveri del
medicoDovere del medico
è la tutela della vita, della salute fisica e psichica
dell'Uomo e il sollievo della sofferenza nel rispetto della
libertà e della dignità della persona umana, senza
discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di
nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di
pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni
istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa
nell'accezione biologica più ampia del termine come
condizione, cioè di benessere fisico e psichico della
persona.
Art. 4 - Libertà e indipendenza
della professioneL'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e
sull'indipendenza della professione.
Art. 5 - Esercizio dell'attività
professionaleIl medico
nell’esercizio della professione deve attenersi alle
conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici
fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita,
della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità
della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e
suggestioni di qualsiasi natura. Il medico deve denunciare
all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti
non conformi alla deontologia professionale, da qualunque
parte essa provenga.
Art. 6 - Limiti dell'attività
professionale
In nessun caso il medico deve
abusare del suo status professionale. Il medico che riveste
cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio
professionale.
CAPO II :
Prestazioni d'urgenza
Art. 7 - Obbligo di
interventoIl medico,
indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai
rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve
tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e
adeguata assistenza.
Art. 8 - Calamità
Il medico, in caso di catastrofe,
di calamità o di epidemia, deve mettersi comunque a
disposizione dell’Autorità competente.
CAPO III :
Obblighi peculiari del medico
Art. 9 - Segreto professionale
-Il medico deve
mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che
può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì,
conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali
effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che
garantiscano la tutela della riservatezza. La rivelazione
assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio
o altrui, o nocumento della persona o di altri. Costituiscono
giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili
ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce,
notifiche e certificazioni obbligatorie): a) - la richiesta o
l’autorizzazione da parte della persona assistita o del suo
legale rappresentante, previa specifica informazione sulle
conseguenze o sull’opportunità o meno della rivelazione
stessa; b) - l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute
dell’interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato
stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità
di intendere e di volere; c) - l'urgenza di salvaguardare la
vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego
dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la
protezione dei dati personali. La morte del paziente non esime
il medico dall’obbligo del segreto. Il medico non deve rendere
al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è
pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio della professione.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico
dagli obblighi del presente articolo.
Art. 10 - Documentazione e
tutela dei datiIl medico
deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della
documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se
affidata a codici o sistemi informatici. Il medico deve
informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto
professionale e deve vigilare affinchè essi vi si conformino.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di
osservazioni relative a singole persone, il medico deve
assicurare la non identificabilità delle stesse. Analogamente
il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri
mezzi di informazione, notizie che possano consentire la
identificazione del soggetto cui si riferiscono.
Art. 11 - Comunicazione e
diffusione di dati -
Nella comunicazione di atti o di
documenti relativi a singole persone, anche se destinati a
Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il medico
deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la
tutela del segreto professionale. Il medico, nella diffusione
di bollettini medici, deve preventivamente acquisire il
consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti. Il
medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati
sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della
riservatezza, della sicurezza e della vita privata della
persona.
CAPO IV:
Accertamenti diagnostici e trattamenti
terapeutici
Art. 12 - Prescrizione e
trattamento terapeuticoLa prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di
una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica
del medico e non può che far seguito a una diagnosi
circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto
diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta
autonomia nella programmazione, nella scelta e nella
applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche
in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di
rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto
stesso. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati
ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche
al fine dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo
il beneficio del paziente. Il medico è tenuto a una adeguata
conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle
loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle
prevedibili reazioni individuali, nonchè delle caratteristiche
di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve
adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai
dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente
fondate. Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e
di presidi diagnostici non provati scientificamente o non
supportati da adeguata sperimentazione e documentazione
clinico-scientifica, nonché di terapie segrete. In nessun caso
il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto
con i principi di scienza e coscienza allo scopo di
compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure
disponibili. La prescrizione di farmaci, per indicazioni non
previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzate al
commercio, è consentita purchè la loro efficacia e
tollerabilità sia scientificamente documentata. In tali casi,
acquisito il consenso scritto del paziente debitamente
informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed
è tenuto a monitorarne gli effetti. E’ obbligo del medico
segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le
reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento
terapeutico.
Art. 13 - Pratiche non
convenzionali - Denuncia di abusivismoLa potestà di scelta di pratiche non
convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della
professione si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e
non delegabile responsabilità professionale, fermo restando,
comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve
sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata
efficacia e richiede l'acquisizione del consenso. E' vietato
al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi
eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle
cosiddette "pratiche non convenzionali". Il medico venuto a
conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o
collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al
precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche
all'Ordine professionale. Il medico che nell'esercizio
professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o
odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è
obbligato a farne denuncia anche all’Ordine di
appartenenza.
Art. 14 - Accanimento
diagnostico-terapeuticoIl medico deve astenersi dall’ostinazione in
trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un
beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della
qualità della vita.
Art. 15 - Trattamenti che
incidono sull'integrità psico-fisica
I trattamenti che comportino una
diminuzione della resistenza psico-fisica del malato possono
essere attuati, previo accertamento delle necessità
terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto
beneficio clinico al malato o di alleviarne le
sofferenze.
CAPO V :
Obblighi professionali
Art. 16 - Aggiornamento e
formazione professionale permanente
Il medico ha l’obbligo
dell'aggiornamento e della formazione professionale
permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue
conoscenze e competenze al progresso clinico
scientifico.
TITOLO III : RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO I : Regole
generali di comportamento
Art. 17 - Rispetto dei diritti
del cittadinoIl medico
nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria
attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali
della persona.
Art. 18 - Competenza
professionaleIl medico
deve garantire impegno e competenza professionale, non
assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo
scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito
colloquio e per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle
indagini ritenute necessarie. Nel rilasciare le prescrizioni
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative deve fornire, in
termini comprensibili e documentati, tutte le idonee
informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta
esecuzione. Il medico che si trovi di fronte a situazioni
cliniche, alle quali non sia in grado di provvedere
efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche
competenze necessarie al caso in esame.
Art. 19 - Rifiuto d'opera
professionaleIl medico
al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la
sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può
rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento
non sia di grave e immediato nocumento per la salute della
persona assistita.
Art. 20 - Continuità delle
curel medico deve
garantire al cittadino la continuità delle cure. In caso di
indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto
di fiducia deve assicurare la propria sostituzione,
informandone il cittadino e, se richiesto, affidandolo a
colleghi di adeguata competenza. Il medico non può abbandonare
il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad
assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica
e psichica.
Art. 21 - Documentazione
clinicaIl medico deve,
nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la
documentazione clinica in suo possesso a disposizione della
stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e
istituzioni da essa indicati per iscritto.
Art. 22 -
CertificazioneIl medico
non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino
certificati relativi al suo stato di salute. Il medico, nel
redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto
dati clinici che abbia direttamente constatato.
Art. 23 - Cartella clinica
-
La cartella clinica deve essere
redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto
delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre a
ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al
suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche
praticate.
CAPO II : Doveri
del medico e diritti del cittadino
Art. 24 - Libera scelta del
medico e del luogo di cura -La libera scelta del medico e del luogo di cura
costituisce principio fondamentale del rapporto
medico-paziente. Nell’esercizio dell’attività libero
professionale svolta presso le strutture pubbliche e private,
la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del
cittadino. E', pertanto, vietato qualsiasi accordo tra medici
tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera
scelta. Il medico può consigliare, ma non pretendere, che il
cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi
di cura.
Art. 25 - Sfiducia del cittadino
-Qualora abbia avuto
prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi
legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può
rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo
avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla
sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni
e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo
consenso scritto dell'interessato. .
Art. 26 - Soccorso d'urgenza
-Il medico che presti
soccorso d'urgenza a un malato curato da altro collega o che
assista temporaneamente un paziente in assenza del curante,
non può pretendere che gli venga affidata la continuazione
delle cure.
Art. 27 - Fornitura di
medicinali -
Il medico non può fornire i
medicinali necessari alla cura a titolo oneroso. E' vietata al
medico ogni forma di prescrizione che procuri a sé o ad altri
indebito lucro.
Art. 28 - Comparaggio
-
Ogni forma di comparaggio è
vietata.
CAPO III :
Doveri del medico verso i bambini, gli anziani e i
disabili
Art. 28 - Assistenza
-
Il medico deve contribuire a
proteggere il minore, l'anziano e il disabile, in particolare
quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel
quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura
della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze
o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di
denuncia all’autorità giudiziaria nei casi specificatamente
previsti dalla legge. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi
circostanza, perché il minore possa fruire di quanto
necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo
stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e
dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela
dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano
psichico e sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di
intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata. Il
medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla
necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere
alla competente autorità giudiziaria.
CAPO IV :
Informazione e consenso
Art. 30 - Informazioni al
cittadino -Il medico
deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla
diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali
alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili
conseguenze delle scelte operate; il medico nell’informarlo
dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine
di promuoverne la massima adesione alle proposte
diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di
informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il
medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione
del cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni
riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter
procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono
essere fornite con prudenza, usando terminologie non
traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La
documentata volontà della persona assistita di non essere
informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve
essere rispettata.
Art. 31 - Informazione a
terzi-L'informazione a
terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso
dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorchè
sia in grave pericolo la salute o la vita di altri. In caso di
paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali
nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso
a ricevere la comunicazione dei dati sensibili
Art. 32 - Acquisizione del
consenso -Il medico non
deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza
l’acquisizione del consenso informato del paziente. Il
consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla
legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni
diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze
delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una
manifestazione inequivoca della volontà della persona, è
integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui
all'art. 30. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento
terapeutico che possano comportare grave rischio per
l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in
caso di estrema necessità e previa informazione sulle
possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna
documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di
documentato rifiuto di persona capace di intendere e di
volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti
diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun
trattamento medico contro la volontà della persona, ove non
ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo
34.
Art. 33 - Consenso del legale
rappresentante -Allorché
si tratti di minore, di interdetto o di inabilitato, il
consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al
trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal
rappresentante legale. In caso di opposizione da parte del
rappresentante legale al trattamento necessario e
indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è
tenuto a informare l'autorità giudiziaria.
Art. 34 - Autonomia del
cittadino -Il medico
deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e
dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi,
liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il paziente
non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di
grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto
precedentemente manifestato dallo stesso. Il medico ha
l’obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto
della sua volontà, compatibilmente con l’età e con la capacità
di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del
legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte
a un maggiorenne infermo di mente.
Art. 35 - Assistenza d'urgenza
-
Allorché sussistano condizioni di
urgenza e in caso di pericolo per la vita di una persona, che
non possa esprimere, al momento, volontà contraria, il medico
deve prestare l'assistenza e le cure
indispensabili.
CAPO V :
Assistenza ai malati inguaribili
Art. 36 - Eutanasia
-Il medico, anche su
richiesta del malato, non deve effettuare né favorire
trattamenti diretti a provocarne la morte.
Art. 37 - Assistenza al malato
inguaribile -
In caso di malattie a prognosi
sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il
medico deve limitare la sua opera all'assistenza morale e alla
terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al
malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto
possibile, della qualità di vita. In caso di compromissione
dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella
terapia di sostegno vitale finchè ritenuta ragionevolmente
utile. Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando
non sia accertata la perdita irreversibile di tutte le
funzioni dell'encefalo.
CAPO VI :
Trapianti
Art. 38 - Prelievo di parti di
cadavere -Il prelievo di
parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico può essere
effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalle
leggi in vigore.
Art. 39 - Prelievo di tessuti e
organi in soggetto vivente -
Il prelievo di organi e tessuti
da persona vivente è consentito solo se diretto a fini
diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica e se non
produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità fisica o
psichica del donatore, fatte salve le previsioni normative in
materia. Il prelievo non può essere effettuato per fini di
commercio e di lucro e presuppone l'informazione e il consenso
scritto del donatore o dei suoi legali
rappresentanti.
CAPO VII :
Sessualità e riproduzione
Art. 40 -Informazione in materia
di sessualità, riproduzione e contraccezione-Il medico, nell'ambito della salvaguardia
del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è
tenuto a fornire ai singoli e alla coppia, nel rispetto della
libera determinazione della persona, ogni corretta
informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di
contraccezione. Ogni atto medico diretto a intervenire in
materia di sessualità e di riproduzione è consentito soltanto
al fine di tutelare la salute.
Art. 41 - Interruzione
volontaria di gravidanza -L’interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi
previsti dalla legge, costituisce grave infrazione
deontologica tanto più se compiuta a scopo di lucro. Il medico
obiettore di coscienza, ove non sussista imminente pericolo
per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove
possa essere sostituito da altro collega altrettanto
efficacemente, può rifiutarsi d'intervenire nell'interruzione
volontaria di gravidanza.
Art. 42 - Fecondazione assistita
-
Le tecniche di procreazione umana
medicalmente assistita hanno lo scopo di ovviare alla
sterilità. E’ fatto divieto al medico, anche nell’interesse
del bene del nascituro, di attuare:
- forme di maternità
surrogata;
- forme di fecondazione
assistita al di fuori di coppie eterosessuali
stabili;
- pratiche di fecondazione
assistita in donne in menopausa non precoce;
- forme di fecondazione
assistita dopo la morte del partner.
E’ proscritta ogni pratica di
fecondazione assistita ispirata a pregiudizi razziali; non è
consentita alcuna selezione dei gameti ed è bandito ogni
sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di
gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché la
produzione di embrioni ai soli fini di ricerca. Sono vietate
pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o
strutture sanitarie privi di idonei requisiti.
CAPO VIII :
Sperimentazione
Art. 43 - Interventi sul genoma
e sull'embrione umano -Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere
alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche.
Sono vietate manipolazioni genetiche sull’embrione che non
abbiano finalità di prevenzione e correzione di condizioni
patologiche.
Art. 44 - Test genetici
predittivi -Non sono
ammessi test genetici se non diretti in modo esclusivo a
rilevare o predire malformazioni o malattie ereditarie e se
non espressamente richiesti, per iscritto, dalla persona
interessata o dalla madre del concepito, che hanno diritto
alle preliminari informazioni e alla più ampia e oggettiva
illustrazione sul loro significato, sul loro risultato, sui
rischi della gravidanza, sulle prevedibili conseguenze sulla
salute e sulla qualità della vita, nonché sui possibili
interventi di prevenzione e di terapia. Il medico non deve, in
particolare, eseguire test genetici predittivi a fini
assicurativi od occupazionali se non a seguito di espressa e
consapevole manifestazione di volontà da parte del cittadino
interessato.
Art. 45 - Sperimentazione
scientifica -Il
progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica
che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e
sull'Uomo.
Art. 46 - Ricerca biomedica e
sperimentazione sull'Uomo -La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'Uomo
devono ispirarsi all'inderogabile principio
dell'inviolabilità, dell'integrità psicofisica e della vita
della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto
in esperimento, che deve essere espresso per iscritto,
liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione
sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonchè sui
rischi potenziali e sul diritto del soggetto stesso di
ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione. Nel caso
di soggetti minori o incapaci è ammessa solo la
sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche a
favore degli stessi; il consenso deve essere espresso dai
legali rappresentanti. Ove non esistano finalità terapeutiche
è vietata la sperimentazione clinica su minori, su infermi di
mente o su soggetti che versino in condizioni di soggezione o
dietro compenso di qualsiasi natura. La sperimentazione deve
essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel
quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il
preventivo assenso da parte di un comitato etico
indipendente.
Art. 47 - Sperimentazione
clinica -La
sperimentazione, disciplinata dalle norme di buona pratica
clinica, può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o
terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e
scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o
terapeutica per i cittadini interessati. In ogni caso di
studio clinico, il malato non potrà essere deliberatamente
privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici
indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato
di salute.
Art. 48 - Sperimentazione
sull'animale -
La sperimentazione sull'animale
deve essere improntata a esigenze e a finalità scientifiche
non altrimenti conseguibili, a una fondata aspettativa di
progresso della scienza medica e deve essere condotta con
metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver
ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato
etico.
CAPO IX :
Trattamento medico e libertà personale
Art. 49 - Obblighi del medico
-Il medico che assista
un cittadino in condizioni limitative della libertà personale
è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona, fermi
restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni.
In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non
deve porre in essere o autorizzare misure coattive, salvo casi
di effettiva necessità e nei limiti previsti dalla
legge.
Art. 50 - Tortura, trattamenti
disumani -Il medico non
deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o
semplicemente presenziare ad atti esecutivi di pena di morte o
ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o
degradanti. E’ vietato al medico di praticare qualsiasi forma
di mutilazione sessuale femminile.
Art. 51 - Rifiuto consapevole di
nutrirsi -
Quando una persona, sana di
mente, rifiuta volontariamente e consapevolmente di nutrirsi,
il medico ha il dovere di informarla sulle conseguenze che
tale decisione può comportare sulle sue condizioni di salute.
Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della
propria decisione, il medico non deve assumere iniziative
costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione
artificiale, ma deve continuare ad assisterla.
CAPO X : Onorari
professionali
Art. 52 - Onorari professionali
-
Nell'esercizio libero
professionale vale il principio generale dell'intesa diretta
tra medico e cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo
professionale approvato dall'Ordine anche per le prestazioni
svolte all'interno di società di professionisti o a favore
della mutualità volontaria compresa l'attività libero
professionale intramoenia, esercitata dai medici dipendenti
delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali,
che si configuri come libera professione. Il medico è tenuto a
far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato
preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi. I
compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono
essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime. Il
medico è tenuto non solo al rispetto della tariffa minima
professionale, ma anche al rispetto della tariffa massima
stabilita da ciascun Ordine provinciale con propria delibera,
sulla base di criteri definiti dalla Federazione Nazionale con
proprio atto di indirizzo e coordinamento. Il medico può, in
particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera,
purchè tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o
illecito accaparramento di clientela.
CAPO XI :
Pubblicità in materia sanitaria e informazione al
pubblico
Art. 53 - Pubblicità in materia
sanitaria -Sono vietate
al medico tutte le forme, dirette o indirette, di pubblicità
personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata,
nella quale presta la sua opera. Il medico è responsabile
dell’uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche
professionali e delle sue dichiarazioni. Egli deve evitare,
che attraverso organi di stampa, strumenti televisivi e/o
informatici, collaborazione a inchieste e interventi
televisivi, si concretizzi una condizione di promozione e di
sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri
colleghi.
Art. 54 - Informazione sanitaria
-L’informazione
sanitaria non può assumere le caratteristiche della pubblicità
commerciale. Per consentire ai cittadini una scelta libera e
consapevole tra strutture, servizi e professionisti è
indispensabile che l’informazione, con qualsiasi mezzo
diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma utile,
veritiera, certificata con dati oggettivi e controllabili e
previo nulla osta rilasciato per iscritto dal Consiglio
dell’Ordine provinciale competente per territorio sulla base
di principi di indirizzo e di coordinamento della Federazione
Nazionale. Il medico che partecipi a iniziative di educazione
alla salute, su temi corrispondenti alle sue conoscenze e
competenze, deve garantire, indipendentemente dal mezzo
impiegato, informazioni scientificamente rigorose, obbiettive,
prudenti (che non producano timori infondati, spinte
consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione) ed
evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria
personale o della struttura nella quale opera.
Art. 55 - Scoperte scientifiche
-Il medico non deve
divulgare notizie al pubblico su innovazioni in campo
sanitario se non ancora accreditate dalla comunità
scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e
illusorie speranze.
Art. 56 - Divieto di patrocinio
-
Il medico o associazioni di
medici non devono concedere patrocinio e avallo a pubblicità
per istituzioni e prodotti sanitari e commerciali di esclusivo
interesse promozionale.
TITOLO IV : RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO I :
Solidarietà tra medici
Art. 57 - Rispetto reciproco
-Il rapporto tra i
medici deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e
della considerazione della rispettiva attività professionale.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un
collegiale comportamento e di un civile dibattito. Il medico
deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il
diritto al recupero delle spese sostenute. Il medico deve
essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a
ingiuste accuse.
Art. 58 - Rapporti con il medico
curante -
Il medico che presti la propria
opera in situazioni di urgenza o per ragioni di
specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega,
acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili
dal cittadino o dal legale rappresentante, è tenuto a dare
comunicazione al medico curante o ad altro medico
eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi
diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche
anche nel caso di ricovero ospedaliero.
CAPO II :
Consulenza e consulto
Art. 59 - Consulenza e consulto
-Il medico curante deve
proporre il consulto con altro collega o la consulenza presso
idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli
adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso,
qualora la complessità del caso clinico o l'interesse del
malato esigano il ricorso a specifiche competenze
specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche. Il medico, che
sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal
malato o dai suoi familiari, può astenersi dal parteciparvi
fornendo, comunque, tutte le informazioni e l'eventuale
documentazione relativa al caso. Il modo e i tempi per la
consulenza sono stabiliti tra il consulente e il curante
secondo le regole della collegiale collaborazione. .
Art. 60 - Divergenza tra curante
e consulente -
I giudizi espressi in sede di
consulto o di consulenza devono rispettare la dignità sia del
curante che del consulente. E' affidato al medico curante il
compito di attuare l'indirizzo terapeutico concordato con il
consulente e eventualmente adeguarlo alle situazioni
emergenti. In caso di divergenza di opinioni il curante può
richiedere altra consulenza. Lo specialista o consulente che
visiti un ammalato in assenza del curante deve fornire una
dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo terapeutico
consigliato.
CAPO III : Altri
rapporti tra medici
Art. 61 - Supplenza
-Il medico che
sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto,
cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le
informazioni cliniche relative ai malati sino allora
assistiti, al fine di assicurare la continuità
terapeutica.
Art. 62 - Medico curante e
ospedaliero -Tra medico
curante e medici operanti nelle strutture pubbliche e private,
anche per assicurare la corretta informazione all’ammalato,
deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto
alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di
collaborazione e di informazione reciproca al fine di
garantire coerenza e continuità
diagnostico-terapeutica.
Art. 63 - Giudizio clinico -
Rispetto della professionalità -
I giudizi clinici comunque
formulati, durante la degenza in reparti clinico-ospedalieri e
in case di cura private e anche dopo la dimissione del malato,
devono essere espressi senza ledere la reputazione
professionale dei medici curanti. La stessa condotta deve
mantenere il medico curante dopo la dimissione del
malato.
CAPO IV :
Medicina legale
Art. 64 - Compiti e funzioni
medico-legali -Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di
natura medico legale, il medico deve essere consapevole delle
gravi implicazioni penali, civili, amministrative e
assicurative che tali compiti e funzioni possono comportare e
deve procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le
esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel rispetto
della verità scientifica, dei diritti della persona e delle
norme del presente Codice di Deontologia Medica. Il medico
curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o
di controparte in casi che interessano la persona da lui
assistita .
Art. 65 - Visite fiscali
-
Nell’esercizio delle funzioni di
controllo, il medico:
- deve far conoscere al soggetto
sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la
propria funzione;
- non deve rendere palesi al
soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e
alla terapia.
In situazione di urgenza o di
emergenza clinica il medico di controllo deve adottare le
necessarie misure, a tutela del malato, dandone sollecita
comunicazione al medico curante.
CAPO V :
Rapporti con l'Ordine professionale
Art. 66 - Doveri di
collaborazione -
Il medico è obbligato a prestare
la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il
proprio Ordine professionale, tra l'altro ottemperando alle
convocazioni del Presidente. Il medico che cambia di
residenza, trasferisce in altra provincia la sua attività o
modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare
la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al
Consiglio provinciale dell'Ordine. L'Ordine provinciale, al
fine di tenere un albo aggiornato, recepisce queste
modificazioni e ne informa la Federazione Nazionale. Il medico
è tenuto a comunicare al Presidente dell’Ordine eventuali
infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta
collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle
specifiche competenze che devono informare i rapporti della
professione medica con le altre professioni sanitarie.
Nell’ambito del procedimento disciplinare la mancata
collaborazione e disponibilità del medico convocato dal
Presidente dell’Ordine costituisce ulteriore elemento di
valutazione a fini disciplinari. Il Presidente dell’Ordine
provinciale, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza
deontologica, può invitare i medici esercenti la professione
nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che privato,
anche se iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine di
appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni. Il
medico eletto negli organi istituzionali dell’Ordine deve
adempiere all’incarico con diligenza e imparzialità
nell’interesse della collettività e osservare prudenza e
riservatezza nell’espletamento dei propri compiti.
TITOLO V : RAPPORTI CON TERZI
CAPO I :
Svolgimento dell'attività professionale
Art. 67 - Modalità e forme di
espletamento dell'attività professionale -Gli accordi, i contratti e le convenzioni
diretti allo svolgimento di attività professionale in forma
singola o associata, utilizzando strutture di società per la
prestazione di servizi, devono essere approvati dagli Ordini,
se conformi alle regole della deontologia professionale, che
gli Ordini sono tenuti a far osservare in ottemperanza agli
atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Federazione,
sentito il Consiglio Nazionale della stessa, ivi compresa la
notificazione dello statuto all'Ordine competente per
territorio. Il medico non deve partecipare a imprese
industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino
la dignità e l'indipendenza professionale. L’attività
professionale può essere svolta anche in forma associata con
le modalità previste dall’atto di indirizzo della Federazione
Nazionale. Il medico nell'ambito di ogni forma partecipativa o
associativa dell'esercizio della professione:
- è e resta responsabile dei
propri atti e delle proprie prescrizioni;
- non deve subire
condizionamenti della sua autonomia e indipendenza
professionale;
- non può accettare limiti di
tempo e di modo della propria attività, nè forme di
remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative
e ordinistiche e lesive della dignità e della autonomia
professionale.
Art. 68 - Rapporto con altre
professioni sanitarie
Il medico non deve stabilire
accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie
che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo
industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale.
Nell’interesse del cittadino il medico deve intrattenere buoni
rapporti di collaborazione con le altre professioni sanitarie
rispettandone le competenze professionali.
TITOLO VI : RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO I :
Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o
convenzionato
Art. 69 - Medico dipendente o
convenzionato -Il medico
che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di
convenzione, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o
private, è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine
anche in adempimento degli obblighi connessi al rapporto di
impiego o convenzionale. Il medico qualora si verifichi
contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie
dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria
attività professionale, deve chiedere l'intervento
dell'Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei
cittadini. In attesa della composizione della vertenza Egli
deve assicurare il servizio, salvo i casi di grave violazione
dei diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e
della dignità, libertà e indipendenza della propria attività
professionale.
Art. 70 - Direzione sanitaria
-Il medico che svolge
funzioni di direzione o di dirigenza sanitaria nelle strutture
pubbliche o private deve garantire, nell’espletamento della
sua attività, il rispetto delle norme del Codice di
Deontologia Medica e la difesa dell’autonomia e della dignità
professionale all’interno della struttura in cui opera. Egli
ha il dovere di collaborare con l’Ordine professionale,
competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla
collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza
delle prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini.
Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale
informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni
erogate dalla struttura.
Art. 71 - Collegialità
-Nella salvaguardia
delle attribuzioni, funzioni e competenze, i rapporti tra i
medici dipendenti e/o convenzionati, operanti in strutture
pubbliche o private devono ispirarsi ai principi del reciproco
rispetto, di collegialità e di collaborazione.
Art. 72 - Cumulo di incarichi
-
Il medico dipendente o
convenzionato deve esigere da parte della struttura in cui
opera ogni garanzia affinchè le modalità del suo impegno non
incidano negativamente sulla qualità e l’equità delle
prestazioni, nonché sul rispetto delle norme deontologiche. Il
medico non deve assumere impegni professionali che comportino
eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della
sua opera professionale e la sicurezza del malato.
Art. 73 - Conflitto di interessi
-
Il medico dipendente o
convenzionato con le strutture pubbliche e private non può in
alcun modo adottare comportamenti che possano favorire
direttamente o indirettamente la propria attività
libero-professionale.
CAPO II :
Medicina dello sport
Art. 74 - Accertamento della
idoneità fisica -La
valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve
essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e
della integrità fisica e psichica del soggetto. Il medico deve
esprimere il relativo giudizio con obiettività e chiarezza, in
base alle conoscenze scientifiche più recenti e previa
adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che
la specifica attività sportiva può comportare.
Art. 75 - Idoneità - Valutazione
medica -Il medico ha
l’obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un
soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione
atletica e la prestazione agonistica. Il medico deve esigere
che la sua valutazione sia accolta, in particolare negli sport
che possano comportare danni all’integrità psico-fisica degli
atleti, denunciandone il mancato accoglimento alle autorità
competenti e all'Ordine professionale.
Art. 76 - Doping -
Il medico non deve consigliare,
prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di
altra natura diretti ad alterare le prestazioni di un atleta,
in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o
indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico
del soggetto.
CAPO III - Tutela
della salute collettiva
Art. 77 - Attività
nell'interesse delle collettività -
Il medico è tenuto a partecipare
all'attività e ai programmi di tutela della salute
nell'interesse della collettività.
Art. 78 - Trattamento sanitario
obbligatorio e denunce obbligatorie -
Il medico deve svolgere i compiti
assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari
obbligatori e deve curare con la massima diligenza e
tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad altre
autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite
dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela
dell'anonimato.
Art. 79 - Prevenzione,
assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso
-
L’impegno professionale del
medico nella prevenzione, nella cura e nel recupero clinico e
reinserimento sociale del dipendente da sostanze da abuso
deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza
pregiudizi, concretizzarsi nell’aiuto tecnico e umano, sempre
finalizzato al superamento della situazione di dipendenza, in
collaborazione con le famiglie e le altre organizzazioni
sanitarie e sociali pubbliche e private che si occupano di
questo grave disagio.
DISPOSIZIONE FINALE
Gli Ordini provinciali dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a inviare ai singoli
iscritti all'Albo il Codice di Deontologia Medica e a tenere
periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento. Il
medico e l'odontoiatra devono prestare il giuramento
professionale.
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