a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;
b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco;
c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.
3. L'uso della
qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano
conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. E' vietato
l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero,
se non riconosciuti dallo Stato.
4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina
specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione
ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul
possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività
professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla
durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso
strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in
tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (3). L'attività svolta e la sua durata devono essere
comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della
struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso
l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non
può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei
medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei
veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre
professioni di cui al comma 1.
Art. 2.
1. Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'articolo
1, è necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla
osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il
richiedente. Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in
provincia diversa da quella di iscrizione all'albo professionale, il nulla
osta è rilasciato dall'ordine o collegio professionale della provincia nella
quale viene diffuso l'annuncio stesso.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve
inoltrare domanda attraverso l'ordine o collegio professionale competente,
corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e
dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'ordine o collegio professionale
trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta
giorni dalla data di presentazione.
3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio professionale
deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1,
nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o
dell'inserzione o delle insegne di cui all'articolo 4 a quelle stabilite con
apposito regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio
superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli ordini o i collegi
professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta.
3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano
apportate modifiche al testo originario della pubblicità (4).
Art. 3
1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, che
effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza
autorizzazione del sindaco, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari
della censura o della sospensione dall'esercizio della professione
sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221. Se la pubblicità non
autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a un
anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni
sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non
disciplinati dalla presente legge (4/a).
Art. 4
1. La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e
ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è
consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge
l'attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici, e
sugli elenchi generali di categoria, attraverso periodici destinati
esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali
e quotidiani e periodici di informazione, con facoltà di indicare le
specifiche attività medico chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e
terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione
del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca
specialistica (2).
2. E' in ogni caso obbligatoria l'indicazione di nome, cognome e titoli
professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.
3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1,
nonché al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2,
si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Art. 5
1. La pubblicità di cui all'articolo 4 è autorizzata dalla regione, sentite
le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove
costituiti, che devono garantire il possesso e la validità dei titoli
accademici e scientifici, nonché la rispondenza delle caratteristiche
estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal
regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2.
2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le modalità per il
rilascio dell'autorizzazione regionale (5).
3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli
estremi dell'autorizzazione regionale.
4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui
all'articolo 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza
l'autorizzazione regionale, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari
della censura o della sospensione dall'esercizio della professione
sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221 (6).
5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle
attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non
contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione
amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un
periodo da sei mesi ad un anno.
5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla Regione per la pubblicità sugli
elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi
generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla Regione
per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere
utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici (7).
5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano
apportate modifiche al testo originario della pubblicità (7).
Art. 6
1. E' necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicità concernente
l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi
ordini o collegi professionali, ove costituiti.
3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle
professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e
nell'articolo 3, in quanto compatibili.
Art. 7
1. Il Ministero della sanità, di propria iniziativa o su richiesta degli
ordini e dei collegi professionali, ove costituiti, può disporre la
rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico
controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o
i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.
2. A tal fine, il Ministero della sanità, sentito, ove necessario, il parere
del Consiglio superiore di sanità, invita i responsabili della pubblicazione
o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla
divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e,
quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore
in cui ‚ stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.
3. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire
al Ministero della sanità, agli ordini o ai collegi professionali, ove
costituiti, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati,
interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o d'interesse
sanitario trasmessi dalle reti medesime.
4. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si
applica la sanzione di cui al sesto comma dell'articolo 8 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (8), come sostituito dall'articolo 42 della legge 5
agosto 1981, n. 416 (9).
Art. 8.
1. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio
nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare
l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con
l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.
2. Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di
promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai
rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri
inerenti alle rispettive professioni.
Art. 9.
1. Con decreto del Ministero della sanità, sentito il parere delle
federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle
associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle
professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco
delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli
esercenti le predette arti ausiliarie.
2. il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di
apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al
comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere
iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante
attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due
mesi.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in
aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato,
con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in
caso di recidiva.
Art. 9-bis
1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'art. 1 nonché le
strutture sanitarie di cui all'art. 4 possono effettuare la pubblicità nelle
forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento
del reddito dichiarato per l'anno precedente (10).
Art. 10
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli esercenti le professioni di cui al comma 1 dell’articolo 1, le
strutture di cui all’articolo 4 e gli esercenti le arti ausiliarie di cui
all’articolo 6, devono provvedere a regolarizzare gli annunci pubblicitari
in atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge,
qualora tali annunci non siano conformi alle disposizioni stesse.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 febbraio 1992, n. 50.
(2) Comma così modificato dall’art. 3, L. 26 febbraio 1999,n. 42, riportata
al n. A/XV e dall’art. 12, L. 14 ottobre 1999, n. 362.
(3) Riportata alla voce Sanità pubblica.
(4) Comma aggiunto dall’art. 3, L. 26 febbraio 1999, n. 42, riportata al n.
A/XV.
(4/a) Comma così modificato dall’art. 3, L. 26 febbraio 1999, n. 42,
riportata al n. A/XV.
(5) Con sentenza 5-19 novembre 1992, n. 461 (Gazz. Uff. 25 novembre 1992, n.
49 – Serie speciale), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 5, comma 2, della presente legge.
(6) Comma così modificato dall’art. 3, L. 26 febbraio 1999, n. 42, riportata
al n. A/XV.
(7) Comma aggiunto dall’art. 3, L. 26 febbraio 1999, n. 42, riportata al n.
A/XV.
(8) Riportata alla voce Stampa.
(9) Riportata alla voce Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
(10) Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 26 febbraio 1999, n. 42, riportata al
n. A/XV.