Certificazione di morte:
i problemi del MdF
(a cura di Daniele Zamperini)
Poiché esiste una certa confusione e una notevole
disinformazione sui comportamenti e sugli obblighi del MdF in caso
di decesso di un assistito, può essere utile riepilogare qualche
punto fermo.
Cosa fare
in occasione di un decesso? Differenze tra
riscontro diagnostico e autopsia giudiziaria Le due
fattispecie Altri aspetti
importanti per il MdF Fonti
principali
Innanzitutto
occorre tener presente che il MdF opera in doppia veste: come
Medico in quanto tale (ed è tenuto a rispettare gli obblighi
legali e deontologici che riguardano la generalità dei
Sanitari) e come Medico Convenzionato con il SSN (e sotto
questo aspetto valgono le regole, meno vincolanti dei Codici
legislativi, della Convenzione).
Constatazione (o
diagnosi) di morte
La
constatazione (o diagnosi) di morte significa "dichiarare la
morte" ossia affermare che la persona alla quale si presta in
quel momento la propria opera, anche occasionale, è deceduta.
Qualunque medico a cui venga segnalata la presenza di un corpo
inanimato è tenuto a prestare la sua opera
indipendentemente dagli orari e dagli obblighi lavorativi
Contrattuali o Convenzionali. Solo il medico può affermare
che una persona è effettivamente deceduta: fino a quel momento
(eccettuati casi particolari, come la decapitazione o lo
smembramento) va considerata persona viva bisognevole di
assistenza. Nel caso che riscontri effettivamente l'avvenuto
decesso, il medico può (generalmente DEVE) dichiararne
la morte. Questo stadio non è codificato da norme specifiche
contrattuali, ma rientra negli obblighi generali degli
esercenti l'attività medica.
Accertamento della
realtà della morte
Secondo la
scienza medica va effettuato verificando i parametri vitali
fondamentali (cardio-circolatorio, nervoso e respiratorio)
secondo certe regole codificate; tale compito è affidato al
medico ospedaliero a ciò delegato o, fuori dell'ospedale, al
medico necroscopo. Al fine di evitare casi di morte apparente
la legge dispone che la visita del medico necroscopo vada
sempre effettuata non prima delle 15 ora dal decesso, e la
sepoltura deve avvenire dopo 24 ore, salvo casi particolari.
La certificazione della realtà della morte costituisce atto
pubblico, in quanto redatto da pubblico ufficiale. Le ASL, da
parte loro, sono obbligate ad istituire un servizio di
Medicina Necroscopica attivo in ogni momento.
Denuncia di
morte
La
denuncia di morte comprende la denuncia delle cause di
morte:
- Art.1/1
DPR 10.9.90 n. 285 Regolamento Polizia Mortuaria: In caso di
decesso di un proprio assistito "i medici devono denunciare
la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa"
- L'assistenza
medica è da intendersi come conoscenza da parte del
medico della patologia che ha portato alla morte, e del suo
decorso. Pertanto anche un medico diverso dal MdF può
rivestire la qualifica di curante.
- Circ.
24.6.93 n. 24 Min. Sanità, G.U. n. 158 del 3.7.93: non è
necessaria la materiale presenza del medico nel momento del
decesso
- Art. 1/6
Reg. Pol. Mort: la Denuncia di morte deve essere effettuata
entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita
scheda ISTAT.
- La scheda
ISTAT deve contenere, oltre ai dati anagrafici e l'ora
NON approssimativa della morte, i requisiti
conoscitivi sostanziali relativi alle cause di morte (divise
in iniziale, intermedia e finale). E' possibile omettere la
causa intermedia, qualora non definibile. Date le finalità
di queste schede (non solo statistico-epidemiologiche ma
anche in rapporto alle connesse e più immediate esigenze
conoscitive dell'Autorità Sanitaria e Giudiziaria) i dati
devono essere il più possibile esaurienti, evitando
formulazioni ambigue, standardizzate e non esplicative. Il
Medico Necroscopo può sollevare obiezioni (e chiedere
precisazioni al curante) su aspetti eventualmente non
chiari.
- In caso di
incertezza sulle cause di morte non potrà essere essere
rilasciato il nulla osta alla sepoltura ma dovrà essere
effettuato il riscontro diagnostico o l'autopsia
giudiziaria.
|
Le due
fattispecie sono diverse e avviano procedure differenti per
gravità e durata, e non devono essere confuse tra di loro, in
quanto normate da leggi diverse.
Riscontro
diagnostico sui cadaveri
"I
cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria,
trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o
ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico. Il
medico provinciale (figura attualmente sostituita dal
servizio ASL, ndr) può disporre il riscontro diagnostico
anche sulle persone decedute a domicilio a richiesta del
medico curante quando sussiste il dubbio sulle cause di morte"
(L. 15/2/1961 n. 83).
Autopsia
"Se
per la morte di una persona sorge il sospetto di reato, il
pretore o il procuratore della Repubblica accerta la causa
della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina o richiede
l'autopsia. La sepoltura non può essere eseguita senza
l'ordine del pretore o del procuratore della Repubblica" (R.D.
28/5/1931 n. 602 art.
16). |
E'
importante quindi saper indirizzare correttamente le due
diverse procedure
- Qualora il
medico abbia intima convinzione di un decesso naturale può
limitarsi ad attestare il decesso aggiungendo, ad esempio,
una frase del tipo " Le cause del decesso non sono
determinabili". Potrà aggiungere, ad es. "si richiede
riscontro diagnostico". Il necroscopo attuerà allora la
procedura per i morti senza assistenza, effettuando
eventualmente, appunto, il riscontro diagnostico.
- Qualora il
medico sospetti che il decesso sia dovuto a cause
delittuose, specificherà invece che "il corpo viene messo a
disposizione dell'autorità giudiziaria". Verrà allora
attivata la procedure numero 2, quella dell'autopsia
giudiziaria, con tutte le complicazioni che ne possono
seguire.
E' a questo
punto, che è facile sbagliare: confondendo le due procedure
può capitare che il medico di famiglia, inserendo una dizione
erronea, attivi inutilmente la procedura giudiziaria anziché
quella "clinica"
L'autopsia
giudiziaria è una procedura che, come ogni altro atto
giudiziario, prevede dei tempi tecnici variabili ma
generalmente non brevi: nomina del perito settore (a
discrezione del magistrato) il quale fissa la data di
effettuazione dell'autopsia; effettuazione dell'autopsia vera
e propria, corredata dagli eventuali accertamenti
complementari (esami istologici, tossicologici eccetera ); in
base agli esiti di questi ultimi segue la relazione (scritta)
al magistrato e il vaglio, da parte di quest' ultimo, degli
elementi raccolti.
Durante
questo periodo gli atti sono coperti da segreto: il perito del
tribunale non può, senza autorizzazione, fornire notizie "in
via breve" a persone estranee (il medico di famiglia) o a
potenziali indiziati di reato (familiari, conviventi ecc.).
Solo alla fine, quando il magistrato avrà considerato
esaurienti gli elementi in suo possesso, emette l'ordinanza
che permette il funerale e la sepoltura della salma. I tempi
di questa procedura sono a totale discrezione del
giudice.
La
procedura "giudiziaria" può essere attivata dal necroscopo in
casi che presentino particolari complicazioni: può accadere
che vengano riscontrati sul corpo del defunto segni di
lesione, ecchimosi, punture di ago, ferite. Questi segni
potrebbero avere una spiegazione del tutto innocente (le
punture potrebbero derivare da terapie iniettive precedenti
all'evento, le ferite potrebbero essere conseguenti, ad
esempio, alla caduta in terra nel momento del collasso) o
essere totalmente indipendenti dall'effettiva causa di morte,
tuttavia costituiscono "segni d' allarme" che impongono
particolari cautele e esaurienti approfondimenti, con
conseguente prolungamento dei tempi di attesa e ulteriori
possibili complicazioni giudiziarie.
Da
ciò deriva l'importanza di una corretta ed esauriente stesura
delle certificazioni di
morte. |
- La
compilazione della Scheda Istat (che rientra tra gli
obblighi di legge) è gratuita. La constatazione di decesso
(siccome la funzione di necroscopo e di polizia mortuaria
non rientrano tra quelle remunerate in Convenzione) potrebbe
essere considerata come prestazione libero-professionale.
Non tutti sono però d'accordo su tale aspetto.
- L'ora del
decesso deve essere indicata con esattezza, anche se
sia stata solo dedotta dalle circostanze e dalle modalità
del decesso stesso.
- E'
opportuno evitare il più possibile diagnosi troppo generiche
quali "arresto cardiaco" e similari, in quanto possono
prestarsi a contestazioni; è opportuno anche segnalare, con
tutti i particolari chiarificatori, la presenza di elementi
che possano indurre in errore il necroscopo (ad esempio
presenza di ecchimosi o lesioni precedenti l'evento mortale
e indipendenti da questo).
- Dato il
limite di 24 ore imposto dalla legge per la compilazione
della scheda ISTAT da parte del curante, può verificarsi una
incompatibilità con le norme della Convenzione che consente
al MdF di sospendere le attività assistenziali (e correlate)
durante il fine settimana. Non sussiste a tal fine alcun
obbligo giuridico di presenza o di disponibilità per il
Curante al fine di compilazione della scheda. In caso di
decesso in tale intervallo critico la compilazione della
scheda Istat potrebbe essere demandabile ad altri sanitari
solo se avessero esaustiva conoscenza della patologia che
avesse causato la morte, e del decorso della stessa. Vale a
dire che un eventuale sostituto (come pure il medico
necroscopo o il medico di Guardia Medica) potrebbero
compilare sic et simpliciter tale scheda solo se, attraverso
cartelle cliniche o esaustive relazioni sanitarie,
ritenessero soddisfatti tali requisiti conoscitivi. Tale
decisione può essere solo e totalmente personale ed esula,
in linea generale, dai compiti istituzionali di detti
sanitari.
- Unica
possibilità alternativa, in tali casi, è la compilazione
della scheda da parte del Necroscopo secondo le regole
dettate per i casi di "decesso senza assistenza medica"
(art. 1/4 Reg. Pol. Mort.). La compilazione viene ad essere
quindi subordinata ad accertamenti (tipicamente il riscontro
diagnostico).
Da
quanto detto sopra deriva l'utilità (anche se non l'obbligo
giuridico) che il medico di famiglia, nel mantenimento della
dignità del suo ruolo e al fine di evitare inutili sofferenze
ai familiari del deceduto, intervenga se possibile per la
compilazione del Certificato ISTAT, anche nelle infrequenti
occasioni in cui non ne sarebbe obbligato.
In
alternativa potrebbe organizzare, nei casi di morte
prevedibile, modalità alternative di assistenza indicando ad
es. ai familiari altri medici che, potendosi qualificare come
curanti in base ai criteri esposti sopra, possano essere
legittimati a risolvere il caso. Potrebbe altrimenti lasciare
esaurienti consegne al sostituto o esaustiva documentazione
informativa ad uso del necroscopo, nell'ottica beninteso non
dell'imposizione ma di una utile collaborazione
professionale. |
- A.Marra
"Il Medico di Famiglia nella giurisprudenza e nella
legislazione"
- M.F.
gennaio 1998
- "Certificazioni
mediche" Bollettino O.P. di Roma dic. 1995.
Parte di
questo materiale, in momenti successivi, è stato pubblicato su
varie riviste del settore. In particolare si ringrazia la
rivista "Occhio Clinico" per la cortese
disponibilità. | |