Accordo Collettivo
Nazionale
per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale
ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992
e successive
modificazioni ed integrazioni
INDICE
PARTE PRIMA
INQUADRAMENTO GENERALE
Art. 1 Quadro di
riferimento
Art. 2 Livelli di contrattazione
Art. 3 Negoziazione nazionale
Art. 4 Negoziazione regionale
Art. 5 Obiettivi di carattere generale
Art. 6 Strumenti
Art. 7 Ruolo
e partecipazione delle organizzazioni sindacali
Art. 8 Struttura del compenso
Art. 9 Aumenti contrattuali
Art. 10 Disposizione contrattuale di garanzia – Osservatorio
Art. 11 Entrata in vigore e durata dell’Accordo
PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA
GENERALE
Art. 12 Premessa
CAPO I PRINCIPI
GENERALI
Art. 13 Campo di applicazione
Art. 14 Contenuti demandati alla negoziazione
regionale
Art. 15 Graduatoria regionale
Art. 16 Titoli per la formazione delle graduatorie
Art. 17 Incompatibilità
Art.
18 Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale
Art. 19 Cessazione del rapporto convenzionale
Art. 20 Formazione continua
Art. 21 Diritti sindacali
Art.
22 Rappresentatività sindacale
Art. 23 Comitato
aziendale
Art. 24 Comitato regionale
Art. 25 Programmazione e monitoraggio delle attività
Art. 26 Equipes
territoriali
Art. 27 Appropriatezza delle cure e dell’uso delle risorse
Art. 28 Articolazione del compenso
Art. 29 Funzioni della medicina generale
Art. 30 Responsabilità convenzionali e violazioni. Collegio
arbitrale
Art. 31 Esercizio del diritto di
sciopero. Prestazioni indispensabili e loro modalità di
erogazione
Art. 32 Assistenza ai turisti
CAPO II L’ASSISTENZA
PRIMARIA
Art. 33 Rapporto ottimale
Art. 34 Copertura degli ambiti territoriali
carenti di assistenza primaria
Art. 35
Instaurazione del rapporto convenzionale
Art. 36
Requisiti e apertura degli studi medici
Art. 37
Sostituzioni
Art. 38 Incarichi provvisori
Art. 39 Massimale di scelte e sue limitazioni
Art. 40 Scelta del medico
Art. 41 Revoca e ricusazione della scelta
Art. 42 Revoche d’ufficio
Art.
43 Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici
Art. 44 Elenchi nominativi e variazioni mensili
Art. 45 Compiti del medico
Art. 46 Fondo a riparto per la qualità dell’assistenza
Art. 47 Visite ambulatoriali e domiciliari
Art. 48 Consulto con lo specialista
Art. 49 Rapporti tra il medico di famiglia e l’ospedale
Art. 50 Assistenza farmaceutica e modulario
Art. 51 Richiesta di indagini specialistiche,
proposte di ricovero o di cure termali
Art. 52
Certificazione di malattia per i lavoratori
Art.
53 Assistenza domiciliare programmata
Art. 54
Forme associative dell’assistenza primaria
Art. 55
Interventi socio-assistenziali
Art. 56
Collegamento con i servizi di continuità assistenziale
Art. 57 Visite occasionali
Art. 58 Libera professione
Art. 59 Trattamento economico
Art. 60 Contributi previdenziali e per l'assicurazione di
malattia
Art. 61 Rapporti tra il medico
convenzionato e la dirigenza sanitaria dell’azienda
CAPO III LA
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
Art. 62 Criteri
generali
Art. 63 Attribuzione degli incarichi di
continuità assistenziale
Art. 64 Rapporto ottimale
Art. 65 Massimali
Art. 66 Libera professione
Art. 67 Compiti del medico
Art. 68 Competenze delle Aziende
Art. 69 Rapporti con il medico di fiducia e le strutture
sanitarie
Art. 70 Sostituzioni ed incarichi
provvisori
Art. 71 Organizzazione della
reperibilità
Art. 72 Trattamento economico
Art. 73 Assicurazione contro i rischi derivanti
dagli incarichi
CAPO IV LA MEDICINA
DEI SERVIZI
Art. 74 Campo di applicazione
Art. 75 Massimale orario e sue limitazioni.
Art. 76 Aumenti d’orario
Art. 77 Riduzione di orario degli
incarichi e soppressione dei servizi
Art. 78
Compiti e doveri del medico – Libera professione
Art. 79 Trasferimenti
Art. 80
Comando
Art. 81 Sostituzioni
Art. 82 Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale
Art. 83 Malattia – Gravidanza
Art. 84 Assenze non retribuite
Art. 85 Trattamento economico
Art. 86 Rimborso spese di accesso
Art. 87 Premio di collaborazione
Art. 88 Premio di operosità
Art. 89 Assicurazione contro gli infortuni derivanti
dall’incarico
Art. 90 Rapporti tra il medico
convenzionato e la dirigenza sanitaria dell’Azienda
CAPO V L’EMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE
Art. 91 Generalità
e campo di applicazione
Art. 92 Individuazione e
attribuzione degli incarichi
Art. 93 Massimale
orario
Art. 94 Descrizione dell’attività’.
Art. 95 Compiti del medico – Libera professione
Art. 96 Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza
Art. 97
Sostituzioni, incarichi provvisori – Reperibilità
Art. 98 Trattamento economico e riposo annuale
Art. 99 Assicurazione contro i rischi derivanti
dall’incarico
Art. 100 Inquadramento in ruolo
NORME FINALI
NORME
TRANSITORIE
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA A VERBALE
ALLEGATI
All. A Domanda di primo inserimento nelle
graduatorie regionali della medicina generale
All.
A1 Domanda annuale di integrazione dei titoli per le graduatorie regionali di
settore per la medicina generale
All. B Procedure
tecniche per l’applicazione del rapporto ottimale
All. C Regolazione dei rapporti economici tra medico
titolare e sostituto di assistenza primaria nei casi di sostituzione volontaria
All. D Prestazioni aggiuntive
All. E Scheda di accesso in ospedale
All. F Certificato di diagnosi per indennità di malattia
All. G Assistenza domiciliare programmata nei
confronti dei soggetti non ambulabili
All. H
Assistenza domiciliare integrata
All. I
Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali
All. L Dichiarazione informativa
All. M Scheda degli interventi di continuità assistenziale
All. N Modulo riepilogativo delle prestazioni
aggiuntive singole o multiple soggette ad autorizzazione
All. O Regolamento elettorale elezione dei componenti
elettivi della medicina generale dell’ufficio di coordinamento delle attività
distrettuali
All. P Schema di linee guida per i
corsi di idoneità all’emergenza sanitaria
All. Q
Domanda di partecipazione all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di
assistenza primaria (per graduatoria)
All. Q1
Domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi vacanti di continuità
assistenziale (per graduatoria)
All. Q2 Domanda di
partecipazione all’assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria
territoriale (per graduatoria)
All. Q3 Domanda di
partecipazione all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza
primaria (per trasferimento)
All. Q4 Domanda di
partecipazione all’assegnazione degli incarichi vacanti di continuità
assistenziale (per trasferimento)
All. Q5 Domanda
di partecipazione all’assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza
sanitaria territoriale (per trasferimento)
All. Q6
Domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi vacanti di medicina
dei servizi (per trasferimento)
All. R Modulo
riepilogativo delle prestazioni aggiuntive
PARTE PRIMA
INQUADRAMENTO GENERALE
ART. 1 – QUADRO
DI RIFERIMENTO.
1. Le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito
Regioni), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della
medicina generale (in seguito Organizzazioni Sindacali) con il presente Accordo
definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionale, come
disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il progressivo accentuarsi dei
problemi inerenti alla sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di crescenti
esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del sistema delle cure
primarie, erogate da medici di medicina generale in collaborazione con altre
figure professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi
territoriali. Esiste la necessità di rispondere in modo adeguato, etico,
deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e
orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n.
833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un
pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e
compatibilità del sistema socio – sanitario.
3. II nuovo quadro
istituzionale, con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che modifica il
Titolo V della Costituzione, ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano
legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze
attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo dell’
Accordo Collettivo Nazionale deve riuscire a coniugare il nuovo quadro
istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale (
SSN).
4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23
maggio 2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza
Unificata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo
25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di
un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale,
individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della
risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei
percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni.
5. Particolare
attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei soggetti
fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei soggetti affetti da
patologie croniche degenerative, condizione che presuppone la definizione, in
ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e interazione dei
professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la
peculiarità di esigenze e condizioni assistenziali.
6. Le Regioni e le
Organizzazioni Sindacali, ribadiscono la validità del Servizio Sanitario
Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la
tutela e la promozione della salute. Le innovazioni necessarie, devono puntare
ad adeguare il sistema stesso a rispondere in modo
appropriato ed integrato alla domanda di sanità dei cittadini. La convenzione
con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico -
paziente.
7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in
relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema
Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di
salute dei cittadini nel rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile
avviare una forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema
Sanitario attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al
nuovo ruolo del territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di
cure primarie integrato a partire dal primo intervento,
riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che
necessitano di un ricovero.
8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione
sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare,
maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di
dare le risposte appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi
attraverso la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che
assicurino tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione
appropriata e condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri.
ART. 2 – LIVELLI DI
CONTRATTAZIONE.
1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza
appieno quale momento organizzativo del sistema e strumento di garanzia per i
cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro
istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre
livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.
2. Il livello
di negoziazione nazionale individua:
a) le garanzie per i cittadini;
b) il
ruolo, il coinvolgimento nell'organizzazione e programmazione, le
responsabilità, i criteri di verifica e le garanzie per il personale sanitario
convenzionato;
c) i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali
di assistenza;
d) la compatibilità economica;
e)
la responsabilità delle istituzioni (Regioni e Aziende) nei confronti della
piena applicazione dell’Accordo collettivo nazionale
3. Il livello di
negoziazione regionale definisce obiettivi di salute,
modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le
strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale, integrando
elencazione, incentivazione e remunerazione di compiti con il perseguimento di
obiettivi e risultati.
4. Il livello negoziale aziendale definisce i
progetti e le attività del personale sanitario convenzionato necessari
all'attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione
regionale.
ART. 3 – NEGOZIAZIONE NAZIONALE.
Le
Regioni e le Organizzazioni sindacali concordano, con la stesura del presente
Accordo, che il livello di negoziazione nazionale, qui rappresentato, definisce:
a) natura, modalità e costituzione del rapporto di Convenzione;
b)
incompatibilità;
c) requisiti per il mantenimento del rapporto di
convenzione;
d) definizione del rapporto ottimale e dei massimali di scelta
anche in relazione ai modelli associativi;
e) ridefinizione del ruolo, delle funzioni e dei compiti dei
medici di medicina generale in relazione alla garanzia del livello essenziale di
assistenza delle cure primarie, caratterizzando le attività e le prestazioni
preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative dovute agli assistiti sia
sani, sia con patologie acute e croniche, nei diversi ambiti assistenziali,
nonché la promozione dei processi di presa in carico dell'utente a livello
territoriale con la continuità dell’assistenza;
f) modalità e ambiti di
esercizio della libera professione;
g) definizione delle modalità di
applicazione degli aspetti sanzionatori e conseguenti
criteri di valutazione delle violazioni e delle penalità conseguenti fino al
venir meno del rapporto di convenzione;
h) avvio di un processo condiviso di
determinazione di percorsi e linee guida per l'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso dei soggetti istituzionali e
delle parti sociali, al fine di garantire nell'ambito delle funzioni di
continuità dell’assistenza e presa in carico, cittadini e operatori. I percorsi
e le linee guida approvati e definiti verranno portati
a conoscenza degli operatori e dei cittadini a cura delle Regioni;
i) area
funzionale e giuridica dell'emergenza e della medicina dei servizi, favorendo la
loro piena integrazione nell’area delle cure primarie;
j) criteri e modalità
per la regolamentazione dell’accesso, in relazione alle normative vigenti;
k)
criteri della rappresentatività sindacale nazionale, regionale ed
aziendale;
l) funzioni ed obiettivi delle forme associative della medicina
generale e dei loro elementi costitutivi fondamentali;
m) criteri generali
nella gestione della formazione, nei suoi ambiti principali;
n) entrata in
vigore e la durata dell’Accordo nazionale;
o) struttura del compenso;
p)
cornice generale degli Accordi regionali, con la individuazione degli ambiti
della contrattazione.
ART. 4 - NEGOZIAZIONE REGIONALE.
1.
Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a
definire, entro e non oltre i sei mesi successivi all’entrata in vigore
dell’Accordo collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel presente
accordo per la definizione dei seguenti aspetti specifici:
a) le
responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli obiettivi
regionali, con le modalità previste dall’articolo precedente;
b) l’attuazione
di quanto indicato dall’art. 6;
c) l’organizzazione della presa in carico
degli utenti da parte dei medici con il supporto delle professionalità sanitarie
e la realizzazione della continuità dell’assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su
7;
d) l’organizzazione dell'emergenza territoriale e della medicina dei
servizi;
e) le modalità di realizzazione della appropriatezza delle cure, delle prescrizioni e dell'uso
etico delle risorse, l'organizzazione degli strumenti di programmazione
monitoraggio e controllo;
f) la modalità di partecipazione dei medici di
medicina generale nella definizione degli obiettivi della programmazione, dei
budget e della responsabilità nell'attuazione dei medesimi;
g) i criteri e le
modalità nella organizzazione del sistema informativo fra operatori - strutture
associate - Distretti - Aziende Sanitarie – Regione;
h) l’organizzazione
della formazione di base, della formazione specifica, della formazione continua
e dell’aggiornamento;
I) gli organismi di partecipazione e rappresentanza dei
Medici di medicina generale a livello regionale;
J) l’attuazione dell’art. 8
comma 2, lettere b, c ed e
ART. 5 – OBIETTIVI DI CARATTERE
GENERALE.
Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, concordano la
realizzazione di alcuni fondamentali obiettivi quali:
a) garantire su
tutto il territorio nazionale da parte del sistema sanitario la erogazione ai
cittadini dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
b) realizzare nel
territorio la continuità dell’assistenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, nel
concetto più ampio della presa in carico dell'utente. Dovranno essere definiti i
compiti, le funzioni e le relazioni tra le figure
convenzionate impegnate, partendo dalla valorizzazione dei servizi di continuità
assistenziale e di emergenza territoriale;
c) realizzare un riequilibrio, fra
ospedale e territorio con conseguente ridistribuzione
delle risorse, sulla base della indicazione delle sedi e del livello più
appropriato di erogazione delle prestazioni in ragione dell'efficienza, della
efficacia, della economicità, degli aspetti etici e
deontologici e del benessere dei cittadini;
d) favorire la assunzione
condivisa di responsabilità, da parte dei medici e dei professionisti sanitari
che operano nel territorio, nelle scelte di politica sanitaria e di governo
clinico, sulla scorta di quanto definito nei diversi livelli della
programmazione socio-sanitaria;
e) introdurre, con la programmazione
regionale e aziendale, strumenti di gestione che garantiscano una reale funzione
del territorio ed una concreta responsabilità dei medici e dei professionisti
sanitari nelle scelte a garanzia degli obiettivi di salute;
f) promuovere la
salute dell’infanzia e dell’adolescenza con particolare attenzione agli
interventi di prevenzione ed educazione e informazione sanitaria;
g) favorire
lo sviluppo appropriato delle prestazioni erogabili sul territorio, unitamente
ad una adeguata attività di qualificazione e aggiornamento professionale per
l'insieme dei medici e dei professionisti sanitari che operano nel
territorio;
h) favorire una integrazione fra politiche sanitarie e politiche
sociali a partire dall'assistenza domiciliare in raccordo e sinergia con i
diversi soggetti istituzionali e con i poli della rete di assistenza;
i)
favorire la presa in carico da parte del sistema di cure primarie degli
assistibili, in particolare se fragili o non autosufficienti, attraverso
l'attivazione di regimi assistenziali sostenibili e di livello appropriato quali
quelli della domiciliarità e residenzialità, attivando tutte le risorse delle reti
assistenziali.
ART. 6 – STRUMENTI.
1. Le Regioni e
le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento degli obiettivi di politica
sanitaria indicati nel presente Accordo, convengono sulla necessità di attuare
una significativa riorganizzazione del servizio sanitario attraverso le seguenti
scelte:
a) realizzazione in ambito distrettuale e territoriale di una
rete integrata di servizi finalizzati all'erogazione delle cure primarie al fine
di garantire la continuità dell'assistenza, la individuazione e la
intercettazione della domanda di salute con la presa in carico dell'utente e il
governo dei percorsi sanitari e sociali, in una rigorosa linea di appropriatezza degli interventi e di sostenibilità
economica. Ciò consentirà al territorio, di soddisfare, nella misura massima
possibile, la domanda di salute a partire dal primo
intervento perseguendo anche l'obiettivo di ricondurre le liste di attesa entro
tempi accettabili;
b) a tal fine convengono sulla necessità di costituzione
di una organizzazione distrettuale e territoriale integrata per l’assistenza
primaria con lo sviluppo della medicina associata prevedendo la sperimentazione,
definita in sede regionale d’intesa con le oo.ss., di
strutture operative complesse, organizzate dagli stessi professionisti e fondate
sul lavoro di gruppo con sede unica, composte da medici di medicina generale
(assistenza primaria e medici di continuità assistenziale) e pediatri di libera
scelta, con la presenza di specialisti ambulatoriali interni ed altre
professionalità sanitarie, in un quadro di unità programmatica e gestionale del
territorio di ogni azienda sanitaria,in coerenza con l’intesa Stato - Regioni
del 29.07.04;
c) la nuova organizzazione avrà come suo presupposto la piena
valorizzazione ed integrazione di tutte le componenti all’interno del sistema. I
medici e i professionisti sanitari operanti sul territorio nelle cure primarie
avranno, sulla base di quanto definiranno le Regioni,
un ruolo di partecipazione diretta nella definizione dei modelli organizzativi,
nella individuazione dei meccanismi di programmazione e controllo e nella
definizione degli obiettivi di budget;
d) in proposito dovrà essere garantita
la presenza delle strutture organizzative territoriali nell’ambito delle forme
partecipative, previste dall’atto aziendale;
e) questa riorganizzazione avrà
come proprio fondamento l'informatizzazione del sistema, secondo standard
condivisi definiti a livello nazionale e regionale, che dovrà coinvolgere tutti
i soggetti operanti nel territorio, per una ottimale interrelazione fra
professionisti sanitari, strutture organizzative territoriali, distretti,
ospedali ed altri poli della rete integrata socio-sanitaria;
f) le Regioni e
le Organizzazioni sindacali, concordano sulla esigenza che sia perseguito, anche
tramite gli accordi regionali, un adeguato percorso formativo nella fase di
formazione pre-laurea e pre-abilitazione, della formazione specifica, e della
formazione continua;
g) dovranno essere definiti anche percorsi formativi
comuni tra medici e professionisti sanitari che operano nel territorio e medici
e professionisti sanitari che operano in ospedale. Tali percorsi dovranno essere
mirati all'acquisizione di strategie comuni finalizzate all'ottimizzazione dei
percorsi diagnostico terapeutici dell'assistito e la
loro appropriatezza, anche con il coinvolgimento delle
società scientifiche.
ART. 7 – RUOLO E PARTECIPAZIONE DELLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI.
1. Le Regioni e le Organizzazioni
Sindacali, ferma restando la natura convenzionale del rapporto per singolo
professionista, concordano che la maggiore partecipazione alle scelte di
programmazione e gestione, dei medici di medicina generale operanti nel
territorio comporta un equivalente e contemporaneo aumento di responsabilità nel
governo clinico, con particolare riferimento alla garanzia dei livelli di
prestazione e la gestione dei budget concordati a livello di
territorio.
2. La mancata adesione agli obiettivi e percorsi concordati,
diventa motivo per la verifica del rapporto di convenzione fino alla revoca,
secondo quanto previsto dai rispettivi articolati di settore.
ART. 8 – STRUTTURA DEL COMPENSO.
1.
Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto degli indirizzi del governo
in materia di rinnovo di convenzioni e contratti nella pubblica amministrazione
(d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), convengono sulla necessità che il compenso dei medici
di medicina generale, sia sintonizzato con il perseguimento degli obiettivi di
salute programmati, con un adeguato equilibrio fra la parte del compenso legata
ad automatismi e quella legata agli obiettivi e alle prestazioni definite dalle
programmazioni regionali e aziendali.
2. Concorrono alla costituzione del
compenso dei medici di cui al presente Accordo:
a) quota capitaria ponderata per assistito e/o quote orarie;
b)
incentivi di struttura, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo
della compatibilità, nonché incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi
di qualificazione e appropriatezza;
c) quota per
servizi e prestazioni aggiuntive, per medico singolo o per gruppi, calcolata in
base al tipo ed ai volumi di prestazione;
d) aumento previsto per rinnovo
nella misura di cui al successivo articolo 9;
e) incentivi legati al
trasferimento di risorse alla luce del perseguimento del riequilibrio di
prestazioni e ospedale - territorio derivanti da azioni e modalità innovative
dei livelli assistenziali per l'assistenza primaria.
3. Nel rispetto di
quanto indicato ai commi 1 e 2, le Regioni e le Organizzazioni sindacali
concordano di determinare l’entità del compenso per assistibile pesato
definendone caratteristiche e tipologie secondo i seguenti criteri:
A. Le
quote b) e c) del comma 2 potranno contenere fino al 30% del totale degli
attuali compensi e saranno finalizzate alle attività e agli obiettivi di livello
regionale. Queste quote saranno ulteriormente integrate con le risorse
eventualmente derivate dalle fattispecie di cui al precedente punto e).
La quota a) del comma 2 potrà rappresentare un livello
percentuale del totale degli attuali compensi inversamente corrispondente a
quello di cui alla precedente lettera A.
B. Gli aumenti per i rinnovi
contrattuali, calcolati sul monte compensi 2000 per competenza, vanno ad
incrementare le quote del compenso di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 2.
4. Sono comunque garantiti gli effetti degli
Accordi regionali vigenti fino alla loro scadenza, conformemente alle
determinazioni previste negli stessi.
ART. 9 – AUMENTI CONTRATTUALI.
1. Le
Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto delle disposizioni finanziarie
assunte dal Governo in materia, fissano un aumento, per medici di medicina
generale a quota capitaria e a quota oraria
(assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza saniataria territoriale, medicina dei servizi), da erogarsi
al lordo di ogni ritenuta o contribuzione e distribuite come indicato nel modo
che segue:
A) Medici di Assistenza Primaria
TABELLA A –
Arretrati 2001 - 2002 - 2003
Anno €/anno per assistito
arretrati 2001
0,964
arretrati 2002 0,964
arretrati 2003 1,355
TABELLA B -
Aumenti 2004 - 2005
Decorrenza quota capitaria
dal 1.1.2004 4,06
dal 31.12.2004 1,10
dal
31.12.2005 1,00
Totale 6,16
Le risorse di cui alla tabella B
sono distribuite nella quota fissa e nella quota variabile nel modo che
segue:
TABELLA C - Distribuzione delle risorse della quota capitaria nella quota fissa e nella quota
variabile
Decorrenza quota fissa quota variabile
dal 1.1.2004 2,03 2,03
dal 31.12.2004 0,55 0,55
dal 31.12.2005 0,50 0,50
Totale 3,08 3,08
B) Medici di continuità assistenziale,
emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi
TABELLA D - Arretrati
2001 - 2002 - 2003 per medici a quota oraria
Settore arretrati per € per ora
2001 arretrati per € per ora 2002 Arretrati per € per ora 2003
Medici
Continuità Assistenziale 0,311 0,311 0,437
Medici
Emergenza Territoriale 0,311 0,311 0,437
Medici
della Medicina dei Servizi 0,480 0,480
0,675
TABELLA E - Aumenti 2004 - 2005 per medici a quota
oraria
Settore Aumento orario dal 1.1.2004 Aumento orario dal 31.12.2004
Aumento orario dal 31.12.2005
Medici Continuità Assistenziale 1,61* 0,49*
0,44*
Medici Emergenza Territoriale 1,61* 0,49* 0,44*
Medici della
Medicina dei Servizi 1,81** 0,49** 0,44**
* Depurato dell’aumento
dell’imponibile Enpam corrispondente a tutte le
voci
**Aumento orario sul compenso percepito dal singolo medico al momento
dell’entrata in vigore del presente Accordo
ART. 10 – DISPOSIZIONE CONTRATTUALE DI GARANZIA –
OSSERVATORIO.
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, a garanzia
dell'attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del presente Accordo,
si impegnano ad applicare in caso di inadempienza anche di una delle parti, la
procedura di garanzia di cui ai commi 2 e 3.
2. Trascorsi sei mesi
dall’entrata in vigore del presente Accordo
3.
4. Al fine di acquisire
le necessarie conoscenze in ordine all’andamento di
attuazione degli accordi regionali ed aziendali, nonché all’esigenza di
monitorare i relativi dati economici e di attuazione di particolari e definiti
istituti contrattuali, è istituito, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del
presente Accordo, l’osservatorio consultivo permanente nazionale presso
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA
DELL’ACCORDO.
1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di
assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza Stato-Regioni,
scade il 31 dicembre 2005 e rimane in vigore fino alla stipula del successivo
Accordo.
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PARTE
SECONDA
DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA
GENERALE
ART. 12 – PREMESSA.
1. Le novità
introdotte, nell'ordinamento costituzionale e nelle procedure di contrattazione
con la legge 27 dicembre 2002 n. 289, comportano una nuova e più funzionale
strutturazione del rapporto convenzionale in particolare negli articolati di
settore. E' necessario cioè coordinare e rendere
sequenziale la normativa di ogni specifica categoria con gli obiettivi e i
contenuti generali e comuni a tutte le categorie che operano nel territorio sia
pure con la necessaria gradualità. La stesura dell’Accordo Collettivo Nazionale
per la medicina generale è finalizzata ad attrezzare meglio il rapporto Regioni
- Categorie Mediche che operano nel territorio, con l'obiettivo di avviare un
processo di innovazione in grado di rispondere in modo
più adeguato alle esigenze dei cittadini, a rivalutare il ruolo degli operatori
e consolidare in modo significativo il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale
nel nostro Paese.
2. Nel presente Accordo si riconosce la
caratterizzazione della Medicina Generale italiana secondo i principi espressi
dalla Definizione Europea di Medicina Generale/di Famiglia data da WONCA Europa
(la sezione europea dell'associazione mondiale dei medici di famiglia) nel 2002.
Il valore di tale Definizione si colloca nell'ambito culturale, scientifico,
professionale e della formazione specifica, ed è finalizzato alla necessità di
riconoscere alla Medicina Generale italiana ruolo, identità e responsabilità che
ne favoriscano una ulteriore crescita qualitativa e uno
sviluppo coerente con la comunità scientifico-professionale europea alla quale
appartiene. Pertanto i medici di medicina generale sono specialisti formati ai
principi della disciplina, sulla base delle caratteristiche di seguito elencate
che ne definiscono le peculiarità professionali:
a) la medicina generale è
normalmente il luogo di primo contatto medico all'interno del sistema sanitario,
fornisce un accesso diretto ed illimitato ai suoi utenti, si occupa di tutti i
problemi di salute, indipendentemente da età, sesso, e ogni altra caratteristica
della persona;
b) fa un utilizzo efficiente delle risorse sanitarie
attraverso il coordinamento delle cure, il lavoro con altri professionisti
presenti nel contesto organizzativo delle cure
primarie, agendo da interfaccia con altre specialità ed assumendo, se
necessario, il ruolo di difensore dell'interesse dei pazienti;
c) sviluppa un
approccio centrato sulla persona, orientato all'individuo, alla sua famiglia e
alla sua comunità;
d) si basa su un processo di consultazione unico fondato
sulla costruzione di una relazione protratta nel tempo attraverso una efficace
comunicazione tra medico e paziente;
e) ha il compito di erogare cure
longitudinali e continue a seconda dei bisogni del paziente;
f) prevede uno
specifico processo decisionale determinato dalla prevalenza e incidenza delle
malattie in quella precisa comunità;
g) gestisce contemporaneamente i
problemi di salute sia acuti che cronici dei singoli pazienti;
h) si occupa
di malesseri che si presentano in modo aspecifico e ad
uno stadio iniziale del loro sviluppo e che potrebbero richiedere un intervento
urgente;
i) promuove la salute ed il benessere con interventi appropriati ed
efficaci;
j) ha una responsabilità specifica della salute della
comunità;
k) si occupa dei problemi di salute nella loro dimensione fisica,
psicologica, sociale, culturale ed esistenziale.
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ART. 13 - CAMPO DI APPLICAZIONE.
1. Il
presente Accordo Collettivo Nazionale regola, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in
materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato per l’esercizio delle
attività professionali, tra i medici di medicina generale e le Aziende sanitarie
locali, per lo svolgimento, nell’ambito del SSN e le sue articolazioni, dei
compiti e delle attività relativi ai settori di:
a) assistenza
primaria;
b) continuità assistenziale;
c) medicina dei servizi
territoriali;
d) emergenza sanitaria territoriale.
ART. 14 – CONTENUTI DEMANDATI ALLA NEGOZIAZIONE
REGIONALE.
1. Gli Accordi Regionali di cui all'art. 8 del D.L.vo n.
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione delle
Regioni rispetto a quelli dell’Accordo Collettivo Nazionale e coerenti con i
livelli essenziali e uniformi di assistenza.
2. In armonia con quanto
definito all’art. 4, al fine di cogliere ogni specificità e novità a livello
locale sul piano organizzativo, e consentire al contempo il conseguimento di
uniformi livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio nazionale, sono
demandati alla trattativa regionale, sulla base degli indirizzi generali
individuati nel presente Accordo, oltre agli specifici singoli richiami, i
seguenti articoli ed Allegati ai fini della loro riorganizzazione e
definizione:
Capo I : Art. 23 - Comitato aziendale
Art. 24 - Comitato Regionale;
Art. 25 – Programmazione e monitoraggio delle
attività;
Art. 26 - Equipes territoriali;
Art. 27
– Appropriatezza delle Cure e dell’uso delle
risorse;
Art. 32 – Assistenza ai turisti
Capo
II: Art. 34 - Copertura degli ambiti territoriali
carenti di assistenza primaria;
Art. 35 -
Instaurazione del rapporto convenzionale;
Art. 37
- Sostituzioni;
Art. 38 - Incarichi
provvisori;
Art. 40 – Scelta del medico;
Art. 44 – Elenchi nominativi e variazioni mensili;
Art. 46 – Fondo a riparto per la qualità
dell’assistenza;
Art. 53 – Assistenza domiciliare
programmata;
Art. 54 – Forme associative
dell’assistenza primaria;
Capo III: Art. 70 –
Sostituzioni ed incarichi provvisori;
Art. 71 –
Organizzazione della reperibilità;
Capo IV Art. 78
– Compiti e doveri del medico – Libera professione.
Capo V:
Art. 92 - Individuazione e attribuzione degli
incarichi
Art. 93 – Massimale Orario
Art. 95 – Compiti del Medico – Libera Professione
Art. 97 – Sostituzioni, Incarichi Provvisori –
Reperibilità
Allegato: G - Assistenza domiciliare
programmata.
Allegato: H - Assistenza domiciliare integrata.
3.
Gli Accordi regionali, definiscono i compiti e le attività svolte dai medici di
medicina generale:
a) in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto
dall’Accordo Collettivo Nazionale;
b) in forma associativa complessa e
integrata;
c) per il rispetto di livelli di spesa programmati.
4. Gli
accordi regionali possono prevedere:
• A) l'erogazione di prestazioni
aggiuntive, anche tese ad una migliore integrazione tra interventi sanitari e
sociali, per:
a) interventi sanitari relativi all'età anziana, a domicilio,
nelle residenze sanitarie assistite e nelle collettività;
b) assistenza
sanitaria ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS, ai
malati mentali;
c) processi assistenziali riguardanti patologie
sociali;
d) assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase
terminale;
e) sperimentazione di iniziative di telemedicina;
f)
partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o
regionale;
g) prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste
dall'accordo nazionale all'allegato D), parte "A" e "B".
• B) linee guida
di priorità in merito a:
a) iniziative di educazione sanitaria e promozione
della salute nei confronti di singoli soggetti o gruppi di popolazione;
b)
attività di prevenzione individuale e su gruppi di popolazione, in particolare
contro i rischi oncologici metabolici e cardiovascolari, anche mediante richiamo
periodico delle persone sane.
• C) lo svolgimento delle seguenti
attività:
a) partecipazione a procedure di verifica della qualità;
b)
svolgimento di attività di ricerca epidemiologica;
c) attivazione di un
sistema informativo integrato tra medici di medicina generale, presidi delle
Aziende ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali
con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (medico generale -
specialista – servizi ospedalieri);
d) fornitura di flussi informativi, a
fini epidemiologici, di valutazione della qualità delle prestazioni e dei
relativi costi.
5. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva,
la sperimentazione di ulteriori forme associative oltre a quelle previste
dall’articolo 54, tra medici di medicina generale convenzionati ai sensi del
presente Accordo. Tra le forme associative sperimentabili negli Accordi
regionali, particolare rilievo assumono le associazioni
integrate e complesse che prefigurino la presenza al proprio interno di
differenti figure professionali mediche e non, con elementi di elevata
integrazione dell’assistenza ambulatoriale o che realizzino livelli
assistenziali, anche del tipo di ricovero residenziale e semi residenziale che
possano costituire alternativa al ricovero in strutture ospedaliere.
La
sperimentazione delle forme associative è finalizzata anche ad utilizzare
l'attività di altri operatori sanitari da parte
dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite
dal medico di medicina generale, in particolare:
a) assistenza specialistica
di base;
b) prestazioni diagnostiche;
c) assistenza infermieristica e
riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
d) assistenza sociale, integrata
alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme
regionali.
6. Gli accordi regionali prevedono, ai sensi dell'art. 8,
lett. f, del D.l.vo 502/92 e successive modificazioni
ed integrazioni, la disciplina dei rapporti tra Regione, Aziende e medici di
medicina generale per il rispetto dei livelli di spesa programmati.
I Livelli
di Spesa Programmati sono sempre correlati a specifici obiettivi e programmi
di attività mirati a perseguire l'appropriatezza e la razionalizzazione dell'impiego delle
risorse.
Il rispetto dei livelli di spesa programmati è correlato, secondo il
disposto del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, a
specifici incentivi che devono essere previsti nel progetto relativo.
7.
Gli accordi regionali disciplinano la forma, le
modalità di erogazione e l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti, in
rapporto al tipo di attività svolta dal medico convenzionato, anche in forma
associata.
Nelle forme integrate di erogazione
dell'attività professionale può essere prevista la fornitura di personale,
locali e attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso
di cui alla alinea precedente.
Anche ai fini della ristrutturazione del
compenso del medico, le parti possono concordare l'attuazione di sperimentazioni
gestionali basate sull'assegnazione a gruppi di medici
di budget virtuali o reali.
8. Gli accordi regionali disciplinano anche
la materia della contrattazione aziendale, definendo le linee guida degli
accordi decentrati aziendali, al fine di armonizzare la contrattazione
periferica agli obiettivi generali della programmazione regionale.
9.
Nell’ambito degli accordi regionali possono essere definiti parametri di
valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di
espletamento dell’attività convenzionale.
ART. 15 – GRADUATORIA REGIONALE.
1.
I medici da incaricare per l'espletamento delle attività di settore disciplinate
dal presente accordo sono tratti da graduatorie per titoli, una per ciascuna
delle attività di cui all’art. 13 (graduatorie di settore), predisposte
annualmente a livello regionale, a cura del competente Assessorato alla Sanità.
Le Regioni possono adottare, nel rispetto delle norme di cui al presente
Accordo, procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei
tempi necessari alla formazione delle graduatorie. Gli Accordi regionali possono
inoltre prevedere la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte
le attività disciplinate dal presente Accordo. Le graduatorie hanno validità di
un anno a partire dal 1 gennaio dell’anno al quale sono
riferite, decadono il 31 dicembre dello stesso anno, e sono utilizzate comunque
per la copertura degli incarichi rilevati come vacanti nel corso dell’anno di
validità delle graduatorie di settore medesime. La domanda per l’inserimento
nella graduatoria regionale viene presentata una sola
volta, ed è valida fino a revoca da parte del medico, mentre annualmente vengono
presentate domande integrative dei titoli, aggiuntivi rispetto a quelli
precedentemente allegati, sulla base dell’Allegato A1 del presente Accordo.
Annualmente, sulla base delle domande presentate e delle domande integrative,
viene predisposta la graduatoria regionale relativa
all’anno in corso, con modalità operative definite nell’ambito degli accordi
regionali.
2. Il rapporto di lavoro di cui al presente Accordo può essere
instaurato da parte delle aziende solo con i medici in possesso dell’attestato
di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai
decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003
n. 277.
3. I medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie di cui
al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per
la presentazione delle domande:
a) iscrizione all'albo professionale;
b)
essere in possesso dell'attestato di formazione in
medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi
8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277.
4.
Ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria annuale di settore i medici
devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31
gennaio, all'Assessorato alla sanità della Regione, o ad altro soggetto
individuato dalla Regione, in cui intendono prestare la loro attività, una
domanda unica conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla
documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati
o dall’autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa
vigente. La domanda è unica ed in essa è indicata la
richiesta di inclusione da parte del medico in una o più graduatorie di
settore.
5. Ai fini della determinazione del punteggio valido per la
graduatoria sono valutati solo i titoli accademici e di servizio posseduti alla
data del 31 dicembre dell’anno precedente.
6. Il medico che sia già stato
iscritto nella graduatoria regionale di settore dell'anno precedente deve
presentare, per l’anno in corso, con la domanda integrativa di cui all’Allegato
A1, l’autocertificazione della iscrizione all'albo professionale e la
documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo
anno nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente
graduatoria.
7. La domanda deve essere in regola con le vigenti norme di
legge in materia di imposta di bollo.
8. L'amministrazione regionale,
sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 16,
predispone una graduatoria regionale di settore per ciascuna delle attività
disciplinate dal presente Accordo e indicate all’art. 13, da valere per l'anno
solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio
conseguito, la residenza ed evidenziando l’eventuale possesso del titolo di
formazione specifica in medicina generale di cui ai decreti legislativi 8 agosto
1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277
9. La
graduatoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul Bollettino Ufficiale della
Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono
presentare all’Assessorato regionale alla sanità istanza di riesame della loro posizione in
graduatoria.
10. Le graduatorie regionali di settore sono approvate e
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione in via definitiva entro il 31
dicembre dall’Assessorato regionale alla sanità.
11. I medici già
titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui
al presente Accordo non possono fare domanda di inserimento nella relativa
graduatoria di settore, e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli
incarichi vacanti solo per trasferimento.
12. Le Aziende Sanitarie
Locali, sulla base di apposite determinazioni previste
dagli Accordi Regionali che modifichino le procedure previste dal presente
Accordo in materia di attribuzione degli incarichi provvisori, possono
predisporre graduatorie per la disponibilità alla copertura degli incarichi
vacanti da parte dei medici inseriti nella graduatoria regionale di settore
relativa o, in carenza, ove necessario, da parte dei medici in possesso dei
requisiti previsti dal presente articolo.
ART. 16 - TITOLI PER
1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle
graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio
attribuito a ciascuno di essi:
I - Titoli accademici e di studio:
a)
diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e 110/110 e lode o 100/100 e
100/100 e lode: p. 1,00
b) diploma di laurea conseguito con voti da 105/110 a
109/110 o da 95/100 a 99/100: p. 0,50
c) diploma di laurea conseguito con
voti da 100/110 a 104/110 o da 90/100 a 94/100: p. 0,30
d) specializzazione o
libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi delle
vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza: p.
2,00
e) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di
medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna
specializzazione o libera docenza: p. 0,50
f) attestato di formazione in
medicina generale di cui all'art.1, comma 2, e
all'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti norme del
D.L.vo n. 368/99, e di cui al D.L.vo n. 277/2003. : p.
7,20
II - Titoli di servizio
a) attività, sia a tempo
indeterminato che determinato, di medico di assistenza primaria convenzionato ai
sensi dell'art. 48 della legge 833/78 e dell'art. 8, comma 1, del D.L.vo n.
502/92 compresa quella svolta in qualità di associato:
per ciascun mese complessivo:
p. 0,20
Il punteggio è elevato a 0,30 per
l'attività nell'ambito della Regione nella cui graduatoria si chiede
l'inserimento;
b) attività di sostituzione del medico di assistenza
primaria convenzionato con il S.S.N. solo se svolta con riferimento a più di 100
utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni
dovute ad attività sindacale del titolare sono valutate anche se di durata
inferiore a 5 giorni). Le sostituzioni effettuate su base oraria ai sensi
dell'art. 37 sono valutate con gli stessi criteri di cui alla lettera c): per
ciascun mese complessivo: p. 0,20
c) servizio effettivo con incarico a
tempo indeterminato, determinato o anche a titolo di sostituzione, nei servizi
di guardia medica e di continuità assistenziale in
forma attiva: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività. (Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero
di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al
settore): p. 0,20
c1) servizio effettivo con incarico a tempo
determinato e indeterminato nella emergenza sanitaria territoriale: per ogni
mese di attività . p. 0,20
c2) servizio
effettivo con incarico a tempo indeterminato o determinato o di sostituzione
nella medicina dei servizi: per ogni mese di attività ragguagliato a 96 ore di
attività: p. 0,20
c3) servizio effettivo nelle attività territoriali
programmate: per ogni mese di attività corrispondente a 52 ore: p.
0,10
d) attività programmata nei servizi territoriali, di continuità
assistenziale, o di emergenza sanitaria territoriale in forma di reperibilità,
ai sensi del presente accordo: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività:
p. 0,05
e) attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle
località turistiche organizzati dalle Regioni o dalle Aziende: per ciascun mese
complessivo: p. 0,20
f) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio
civile) anche in qualità di Ufficiale Medico di complemento e per un massimo di
12 mesi, svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: per
ciascun mese: p. 0,10
Tale punteggio è elevato a 0,20/mese se il servizio
militare di leva è svolto in concomitanza di incarico conferito dalla Azienda ai
sensi del presente Accordo e, comunque, solo per il periodo concomitante con
tale incarico
g) servizio civile volontario espletato per finalità e
scopi umanitari o di solidarietà sociale svolto dopo il conseguimento del
diploma di laurea in medicina: per ciascun mese: p. 0,10
Tale punteggio è
elevato a 0,20/mese se il servizio civile è svolto in concomitanza di incarico
conferito dalla Azienda ai sensi del presente Accordo e, comunque, solo per il
periodo concomitante con tale incarico.
h) attività, anche in forma di
sostituzione, di medico pediatra di libera scelta se svolta con riferimento ad
almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi: per
ciascun mese complessivo: p. 0,10
i) medico specialista ambulatoriale
nella branca di medicina interna e medico generico di ambulatorio ex enti
mutualistici, medico generico fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato
con il Ministero della sanità per il servizio di assistenza sanitaria ai
naviganti: per ciascun mese: p. 0,05
l) Attività di medico addetto
all’assistenza sanitaria nelle carceri, sia a tempo indeterminato che di
sostituzione, per ogni mese di attività: p. 0,20
m) servizio prestato
presso aziende termali, (con le modalità di cui all’art 8 della Legge 24 ottobre
2000 n.323), equiparato all’attività di continuità
assistenziale, per ogni mese complessivo di attività: p. 0,20
n) servizio
effettivo di medico di assistenza primaria, della continuità assistenziale, di
emergenza territoriale, svolto in paesi dell’Unione Europea, ai sensi della
legge 9 febbraio 1979 n.38, della legge 10 luglio 1960
n. 735 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale 1°
settembre 1988 n.430: per ciascun mese complessivo p.
0,20
2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi
ai titoli di servizio tutte le frazioni di mese dell’anno sono sommate.
L’eventuale residuo pari ad una frazione superiore a 15 giorni è valutato come
mese intero. I residui non valutati sono sommati alle integrazioni dei titoli di
servizio eventualmente presentati negli anni successivi.
3. Relativamente al servizio di ex guardia medica e continuità
assistenziale, alla medicina dei servizi e alla emergenza sanitaria
territoriale, per frazione di mese da valutare come mese intero si intende un
complessivo di ore di attività superiore a 48. I residui non valutati sono sommati alle integrazioni dei titoli di servizio eventualmente
presentati negli anni successivi.
4. I titoli di servizio non sono
cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è
valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio
eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili.
5.
A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, la minore età, il
voto di laurea e, infine l'anzianità di laurea.
6. Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste
ed elencate dal presente articolo.
7. Per l'assegnazione a tempo
indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità
assistenziale rilevati, secondo le procedure di cui al presente Accordo, le
Regioni, fatto salvo il disposto di cui all'art. 34, comma 2, lettera a), e
dell’art. 63, comma 2, lettera a), riservano nel proprio ambito, sulla base
degli Accordi regionali:
a) una percentuale variabile dal 60% al 80 % a
favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale
di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle
norme corrispondenti di cui al D.L.vo n. 368/99 e di cui al D.L.vo n.
277/2003;
b) una percentuale variabile dal 40 % al
20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente, in corrispondenza
alla percentuale di cui alla lettera a).
8. Qualora non vengano
assegnati, per carenza di domande di incarico, ambiti territoriali vacanti di
assistenza primaria e di continuità assistenziale spettanti ad una delle due
riserve di aspiranti, gli stessi vengono assegnati all'altra riserva di
aspiranti.
9. Gli aspiranti alla assegnazione degli ambiti territoriali
carenti e degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una
delle riserve di assegnazione di cui al comma 7, fatto salvo il disposto di cui
al precedente comma 8.
10. Ai fini del disposto del precedente comma 9,
gli aspiranti alla assegnazione degli incarichi vacanti o degli ambiti
territoriali carenti dichiarano, all’atto della relativa domanda, la riserva per
la quale intendono concorrere.
11. I quozienti frazionali derivanti
dall’applicazione delle percentuali di riserva di cui al comma 7 sono
approssimati alla unità più vicina. In caso di quoziente frazionale pari per
entrambe le riserve, il relativo posto viene assegnato
alla riserva più bassa.
ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ.
1. Ai
sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è
incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il
medico che:
a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente,
pubblico o privato, anche precario, a eccezione dei medici di cui all’art. 6,
comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge
12 agosto 1993, n. 296;
b) eserciti attività che configurino conflitto di
interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia
titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attività che
configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio
Sanitario Nazionale;
c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale
accreditato;
d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti
ambulatoriali convenzionati;
e) sia iscritto negli elenchi dei medici
pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. È, inoltre, incompatibile il
medico che:
a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS
limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti
salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli
Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla
presente lettera;
b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità
permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14
ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
c) operi, a
qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi, strutture
sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale
incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli
stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le
conseguenti limitazioni del massimale;
d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi
dell’art. 8-quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e
integrazioni;
e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o
corsi di specializzazione di cui ai D.L.vi n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto
salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
f) fruisca di
trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di
convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale
incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano in
tale condizione alla data di pubblicazione del DPR
270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente
Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo
generale dell’Enpam.
3. Il medico che, anche se
a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente
ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art.
4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente
Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso
previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria
territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di
cui al presente Accordo.
5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal presente articolo comporta,
sulla base delle procedure di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto
convenzionale.
6.
7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi
di quanto disposto dall’art. 30.
8. La eventuale
situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria
regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto dell’assegnazione del
relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.
ART. 18 - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO E
DELL’ATTIVITÀ CONVENZIONALE.
1. Il medico deve essere sospeso dagli
incarichi della medicina generale:
a) in esecuzione dei provvedimenti
sospensivi di cui all’articolo 30;
b) per sospensione dall'albo
professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma
3, della legge 23 aprile 1981, n. 154;
c) per tutta la durata del servizio
militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi
di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della
legge 9 febbraio 1979, n. 38;
d) in caso di emissione, da parte della
Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale,
quali arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di cura,
divieto di dimora nel territorio dell’ambito territoriale di attività
convenzionale o nel territorio dell’Azienda, che impediscano il corretto
svolgimento dell’attività convenzionata di studio e domiciliare;
2. Il
medico è sospeso dalle attività di medicina generale:
a) in caso di malattia
o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attività professionali
convenzionate, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque;
b) nel
caso di attribuzione e accettazione da parte del medico
di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi o di
dirigenza nel Distretto o nell’ambito delle altre strutture organizzative e
gestionali del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale, anche ai sensi del
disposto dell’articolo 8, comma 1, lettera m) del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutta la
durata dell’incarico e fino alla cessazione dello stesso. Nel caso di incarico a tempo parziale, la sospensione è anch’essa a
tempo parziale.
c) per la durata complessiva della inabilità temporanea
totale, in caso di infortunio o malattia occorsi nello svolgimento della propria
attività professionale;
d) per inabilità temporanea o permanente che derivi
da causa di servizio, per la durata massima di tre anni nell’arco di
cinque.
e) partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di
solidarietà sociale aventi carattere istituzionale e che siano preventivamente
autorizzati dall’Azienda.
f) per motivi di studio relativi a partecipazione a
corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all’art. 20 del
presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal D.L.vo n.
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano durata superiore a 30 giorni consecutivi e fino alla
concorrenza di un limite massimo di 60 giorni all’anno, salvo diversi Accordi
regionali, che abbiano come oggetto argomenti di interesse per la medicina
generale e che siano preventivamente autorizzati dall’Azienda.
3. Il
medico di medicina generale ha diritto ad usufruire di sospensione parziale
dell’attività convenzionale, con sua sostituzione part-time e per periodi anche
superiori a sei mesi, comunque non superiori a 18 mesi nell’arco di cinque anni,
per:
a) Allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di
vita;
b) Adozione di minore nei primi 12 mesi dall’adozione;
c) Assistenza
a minori conviventi non autosufficienti;
d) Assistenza a familiari
conviventi, anche temporaneamente, con inabilità pari al 100% e titolari di
indennità di accompagnamento.
4. Il medico in stato di gravidanza,
convenzionato ai sensi del presente Accordo, può richiedere la sospensione
dell’attività convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto come
obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale
della propria attività lavorativa.
5. Il medico convenzionato ai sensi
del presente Accordo, ove non già previsto dai Capi specifici può richiedere la
sospensione dell’attività convenzionale per un periodo non superiore ai 30
giorni lavorativi nell’arco di un anno per ristoro psico-fisico dall’attività
lavorativa, con sostituzione a proprio carico.
6. Nei casi di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 la sospensione dell’attività di medicina generale non comporta
la sospensione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del
rapporto stesso ai fini della anzianità di servizio.
7. I periodi di
sospensione del rapporto convenzionale non possono essere considerati, a nessun
titolo, come attività di servizio e non possono comportare alcun onere, anche
previdenziale, a carico del SSN.
8. Nei casi previsti dal comma 1 il
medico deve essere sostituito da un medico nominato dalla Azienda secondo le
modalità stabilite dall'art. 37 comma 15, dall'art. 70 comma 4, dall’art. 81
comma 6 e dall'art. 97, comma 4.
9. Nei casi previsti dai commi 2, 3, 4 e
5 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità previste dall'art. 37,
comma 1, dall'art. 70, comma 1, dall'art. 81, e dall'art. 97, comma
2.
10. Il medico sospeso dall’incarico ai sensi del comma 1 lettera b) e
sospeso temporaneamente ai sensi del comma 1 lettera d) conserva, in quest’ultimo caso e fino a sentenza definitiva, il diritto a
percepire i propri compensi al netto dei compensi spettanti al sostituto ai
sensi dell’Allegato C del presente Accordo.
11. I compensi di cui al
comma 10 sono erogati fatta salva ogni eventuale azione di rivalsa.
12.
Il provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale è disposto dal
Direttore Generale della Azienda con apposita deliberazione, visti gli atti
probatori.
13. Il provvedimento di sospensione ha contemporaneità di
efficacia in tutte le sedi di attività del medico. Il medico è tenuto ad
informare tutte le Aziende nelle quali egli opera della
insorgenza di eventuali condizioni comportanti la sospensione
dell’incarico, al fine di consentire le relative determinazioni da parte dei
rispettivi Direttori Generali.
14. Fatte salve le sospensioni d’ufficio
del rapporto o dell’attività convenzionale e quelle dovute a malattia,
infortunio o a cause non prevedibili, la comunicazione da parte del medico della
sospensione deve essere effettuata con un preavviso minimo di 15
giorni.
15. Le autorizzazioni di cui alle lettere d) ed f) del comma 1,
sono richieste dal medico 30 giorni prima dell’evento e la risposta della ASL
viene fornita entro 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. La
mancata risposta entro i termini previsti ha significato di
approvazione. Il diniego deve essere adeguatamente motivato.
ART. 19 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO
CONVENZIONALE.
1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina
generale cessa:
a) per compimento del 65° anno di
età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3
dell’articolo 15-nonies del D.L.vo n. 229/99, che è facoltà del medico di
medicina generale convenzionato di mantenere l’incarico per il periodo massimo
di un biennio oltre il 65° anno di età, in applicazione
dell’art. 16 del D.L.vo 30/12/92, n. 503;
b) per provvedimento disciplinare
adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 30;
c) per recesso del
medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso in caso di
trasferimento e di due mesi negli altri casi;
d) per sopravvenuta, accertata
e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell'art.
17;
e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti
minimi di cui all'art. 36;
f) per incapacità psico-fisica a svolgere
l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale
aziendale, ai sensi della legge n. 295/90. Il componente della medicina generale, di cui all’art. 1, comma
3 della legge citata, è nominato dal Comitato aziendale;
g) per accertato e
contestato mancato rispetto degli obblighi e dei compiti previsti dalla
convenzione e dai relativi accordi integrativi regionali e aziendali, sulla base
delle procedure di cui all’art. 30.
2. Sono inoltre motivi di decadenza
del rapporto convenzionale, sulla base delle procedure di cui all’art. 30:
a)
l'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito di
prestazioni previste dal presente accordo e dagli accordi regionali e retribuite
nella quota fissa ed in quella variabile del compenso;
b) l'esercizio della
libera professione al di fuori delle modalità stabilite dal presente
Accordo.
3. Il medico che, dopo tre anni di
iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non
risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 300 unità, decade dal
rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto
sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento è adottato
dalla competente Azienda, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'art.
23.
4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2, il
medico può presentare nuova domanda di inclusione nelle
graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione. Una nuova attribuzione
dell’incarico può avvenire solo per un ambito territoriale differente da quello detenuto all’atto della cessazione del precedente
incarico.
5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per
radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.
6. Il provvedimento
di cessazione è adottato dal Direttore Generale della Azienda con
deliberazione.
ART. 20 – FORMAZIONE
CONTINUA.
1. La formazione professionale in medicina generale,
universitaria, complementare e continua, riguarda la crescita culturale e
professionale del medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni
erogate per garantire i livelli essenziali di
assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli
assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo
quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
2. Le
Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione,
tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati
dalla Conferenza Stato-Regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale.
I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici
convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed
altri operatori sanitari.
3. Le Regioni possono riconoscere, anche in
accordo con l’Università e per le parti di rispettiva competenza, attività
formative del Medico di Medicina Generale, nelle seguenti aree:
a)
insegnamento universitario di base pre-laurea
b)
tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione
medica
c) formazione specifica in Medicina Generale
d) Aggiornamento e
audit
e) Ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Le
regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta ed
adeguata formazione dei medici di medicina generale che operano nel SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo
importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le
Regioni, sulla base degli accordi regionali, assicurano l’attività formativa e
di ricerca dei medici di medicina generale mediante adeguati modelli
organizzativi, e possono altresì dotarsi di appositi
Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di:
a) definire indirizzi e
obiettivi generali delle attività di formazione, con funzione di programmazione
e coordinamento generale;
b) formare e/o accreditare i medici di medicina
generale che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti,
tutor);
c) garantire la formazione specifica in
medicina generale;
d) promuovere attività di ricerca e sperimentazione in
Medicina generale
e) proporre e coordinare le attività di formazione ECM
della Regione e delle Aziende Sanitarie rivolte ai medici di medicina
generale.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua
costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di medico di medicina
generale ai sensi del presente Accordo. Per garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza
prestata, il medico è tenuto a soddisfare il proprio
debito annuale di crediti formativi, attraverso attività che abbiano come
obiettivi quelli definiti al comma 1 del presente articolo.
6. Gli eventi
(residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli
indirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad
un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di
formazione sul campo incluse le attività di ricerca e
sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli
accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. Ai sensi dell’art. 16-quater,
comma 2, del decreto legislativo 229/99, al medico di medicina generale che nel
triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla
commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all’art.
30.
8. I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del
debito formativo annuale e, orientativamente, i temi della formazione
obbligatoria saranno scelti, in modo da rispondere:
a) ad obiettivi aziendali
e distrettuali di cui un terzo su argomenti di
organizzazione sanitaria;
b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su
argomenti deontologici e legali;
c) all’ integrazione tra Territorio ed
Ospedale.
9. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le
Aziende garantiscono ai medici la realizzazione dei relativi corsi, nei limiti
delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli Accordi
regionali e nel rispetto della programmazione regionale.
10. Il medico
che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto
all’attivazione delle procedure di cui all'art. 30 per l'eventuale adozione
delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità
dell'assenza.
11. Il medico di medicina generale ha facoltà di
partecipare a proprie spese a corsi, anche attraverso
12. I
corsi obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello
aziendale, si svolgono il sabato mattina per almeno 10 sabati e per almeno 40 ore annue; tale attività rientra nei
compiti retribuiti. L'Azienda, con oneri a proprio carico, adotta i
provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’assistenza durante le ore
di aggiornamento, anche con il pagamento della
sostituzione da parte dell'azienda medesima.
13. L'azienda provvede ad
assicurare l'erogazione delle prestazioni di competenza dei medici di medicina
generale a rapporto orario, durante la partecipazione ai corsi, qualora l'orario
dei corsi non sia compatibile con lo svolgimento del servizio.
14. Danno
altresì luogo a crediti formativi le attività di formazione sul campo, incluse
le attività di ricerca e sperimentazione, le attività di animatore di
formazione, docente, tutor e tutor valutatore, secondo le
modalità previste dalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza
Stato-Regioni.
15. Gli Accordi regionali definiscono:
a) l'attuazione
di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un
curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici di medicina
generale;
b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti
di medicina generale;
c) la creazione di un elenco regionale di animatori di
formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti
acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina
generale, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve
essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione;
d) i criteri per la
individuazione dei docenti di medicina generale da inserire in apposito
elenco;
e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica
e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche
attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini
dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
f) le attività
di sperimentazione e ricerca.
16. Le attività didattiche indicate al
comma precedente non comportano riduzione del massimale
individuale.
ART. 21 - DIRITTI SINDACALI.
1.
Ai componenti di parte medica convenzionati per la
medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente
accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa
per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti
organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio
nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica
amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del
medico.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei
sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati
alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i
rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli
regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e
per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di
medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere
inferiore a quello previsto per le attività orarie di
continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per
l’anno di riferimento.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati
allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni
iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica
ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai
quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario
spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6.
Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica
alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese
precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si
provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla
base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie
di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista
per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte
nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come
rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante
sindacale designato.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto
orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base
del suo orario di incarico.
ART. 22 -
RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE.
1. Al fine di definire regole di indirizzo
volte ad assicurare l'accertamento del requisito della "maggiore
rappresentatività", ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, sottolineata la
necessità di garantire il più alto grado di trasparenza nelle relazioni
sindacali, si indica, come criterio di riferimento per la determinazione di tale
requisito sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni e
Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativa.
2.
La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite alle
singole Aziende dai medici convenzionati per la ritenuta del contributo
sindacale. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive
accertate alla data del 1 Gennaio di ogni
anno.
3. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, mediante
comunicazione delle stesse Aziende, la consistenza associativa viene trasmessa
alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), all’Assessorato
Regionale alla Sanità ed alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni
Sindacali
4. Per le trattative disciplinate dall’art. 8 del D.L.vo n.
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, la consistenza associativa
è determinata sulla base dei dati riferiti all’anno
precedente a quello in cui si procede all’avvio delle trattative per il rinnovo
dell’Accordo Collettivo Nazionale.
5. In tutti gli altri casi in cui
occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa è riferita ai dati
rilevati nell’anno precedente.
6. Sono considerate maggiormente
rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le
organizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3,
abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del
contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
7.
Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi
sindacati provinciali l’elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la
ritenuta sindacale, con l’indicazione delle relative quote e di tutti gli
elementi atti a verificare l’esattezza della ritenuta medesima.
8. La
riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega del medico
attraverso le Aziende con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati
per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei
compensi.
9. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel
rispetto della normativa vigente.
10. Le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività
cui al comma
11. Gli Accordi aziendali possono
essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo
regionale.
12. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 6 sia stato
conseguito mediante l’aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto
contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle
trattative e sottoscrive gli Accordi come tale, è rappresentata alle trattative
dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di
rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti
invariata.
ART. 23 - COMITATO
AZIENDALE.
1. In ciascuna azienda, o ambito diverso definito dalla
Regione, è costituito un comitato aziendale permanente composto da
rappresentanti dell'Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello aziendale. I compiti e le modalità di
funzionamento del comitato sono definite dagli Accordi
regionali.
2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione
dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo
quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
3. Il comitato
aziendale esprime pareri obbligatori in merito a:
a) richiesta di deroga
temporanea al massimale di scelte di cui all’art. 39;
b) motivi di
incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all’art. 41, comma
3;
c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 19, comma 1,
lettera e) e comma 3;
d) deroghe di cui all’art. 35, comma 12, all’obbligo di
residenza;
e) variazione degli ambiti di scelta;
f) individuazione delle
zone disagiate.
4. Inoltre il comitato aziendale è preposto alla
definizione degli accordi aziendali, ad esprimere ogni altro parere e ad
espletare ogni altro incarico attribuitogli dal presente accordo o da accordi
regionali o aziendali.
5. Il comitato esprime pareri sui rapporti
convenzionali di assistenza primaria, di continuità assistenziale, emergenza
sanitaria territoriale, medicina dei servizi e attività programmate
territoriali.
6. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei
compiti assegnati al comitato aziendale.
ART. 24 - COMITATO REGIONALE.
1. In ciascuna regione
è istituito un comitato permanente regionale composto da rappresentanti della
regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale a norma dell’art. 22.
2. E’
demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle
modalità di attuazione dei commi successivi, secondo
quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
3. Il comitato
permanente è preposto:
a) alla definizione degli accordi regionali;
b) a
formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme
del presente accordo e degli accordi regionali;
c) a fornire indirizzi sui
temi di formazione di interesse regionale;
d) a collaborare per la
costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle aziende e da medici
di medicina generale, per la verifica degli standard erogativi e di
individuazione degli indicatori di qualità.
4. L’attività del comitato
permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi
alle aziende per l’applicazione dell’accordo nazionale e degli accordi regionali
ed è sede di osservazione degli accordi aziendali.
5. La regione fornisce
il personale, i locali e quant’altro necessario per
assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato
regionale.
ART. 25 – PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ.
1. Ai sensi dell’art. 3-quater, comma 2, del
D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nell’ambito delle
risorse assegnate al distretto per il perseguimento
degli obiettivi di salute della popolazione di riferimento, e in virtù della
autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata
all’interno del bilancio della Azienda, il “Programma delle attività
Territoriali” nel rispetto delle normative regionali, prevede:
a) le attività
di medicina generale previste dal decreto legislativo sopra richiamato all’art.
3-quinquies e dal piano sanitario nazionale, approvato con il D.P.R. del 23
luglio 1998 – cioè assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza
sanitaria territoriale e medicina dei servizi – e il relativo finanziamento
sulla base della quota capitaria di finanziamento
erogata alla Azienda dalla Regione;
b) altre attività territoriali pertinenti
la medicina generale e attività intersettoriali, cui partecipa la medicina
generale, definite dagli Accordi Regionali e Aziendali, con la indicazione dello
specifico finanziamento.
2. Le attività territoriali riguardanti la
medicina generale di cui al comma 1, lett. B) del presente articolo sono in
particolare:
a) attività di formazione, informazione, e revisione fra pari
dei medici di medicina generale;
b) prestazioni aggiuntive dei medici di
medicina generale, comprese quelle informatiche di ricerca epidemiologica,
statistica, di calcolo di spesa;
c) servizi di supporto alla attività dei
medici di medicina generale, di tipo strutturale, strumentale e di
personale;
d) potenziamento delle attività distrettuali di assistenza
domiciliare di cui al presente Accordo;
e) progetti obiettivo nazionali,
regionali e aziendali;
f) progetti a livello di spesa programmato;
g)
sviluppo delle forme associative nelle condizioni di oggettiva difficoltà
socio-geografica;
h) sviluppo e potenziamento degli standard informatici dei
medici di medicina generale.
i) produzione di linee guida e protocolli per
percorsi diagnostici e assistenziali;
j) conferenze di consenso nell’ambito
del Distretto;
k) sviluppo di attività integrate ospedale-territorio;
l)
sviluppo di servizi assistenziali carenti nel distretto.
3. Il
finanziamento delle attività indicate al comma 2 è assicurato dalla Azienda,
sulla base di linee di indirizzo definite a livello regionale,
utilizzando:
a) appositi stanziamenti, anche relativi a finanziamenti per la
medicina generale non utilizzati negli esercizi precedenti, finalizzati
all’attuazione di specifici progetti o programmi individuati dagli accordi
regionali e aziendali;
b) stanziamenti conseguenti alla razionalizzazione
della spesa diretta o indotta dai medici di medicina generale;
c)
finanziamenti ricevuti da soggetti non appartenenti al Servizio Sanitario
Nazionale e finalizzati a specifici progetti concernenti la medicina
generale;
d) attribuzione della quota capitaria
relativa ai cittadini residenti che non hanno effettuato la scelta del medico
nella Azienda stessa o in altra Azienda.
4. Fatte salve diverse
determinazioni a livello regionale, pur nel rispetto dei principi di unitarietà
e di intersettorialità del “Programma delle attività
distrettuali”, il Direttore del Distretto, unitamente ai propri collaboratori, è
coadiuvato, per il monitoraggio delle iniziative previste dal Programma stesso
concernenti la medicina generale, da un medico di medicina generale membro di
diritto dell’Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali sulla base
delle disposizioni regionali in materia e da due rappresentanti dei medici di
medicina generale eletti tra quelli operanti nel distretto.
5.In particolare sono oggetto del monitoraggio:
a)
l’andamento, per la parte concernente la medicina generale e indicata ai commi 2
e 3, dell’attuazione del Programma delle attività distrettuali e della gestione
delle relative risorse;
b) l’appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra medicina
generale e medicina specialistica ambulatoriale e ospedaliera, in riferimento a
linee guida condivise, all’applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici
concordati, al rispetto delle note dell’AIFA, anche al fine di prevenire e
rimuovere comportamenti anomali.
6. I soggetti di cui al comma 4 assumono
iniziative per la promozione di momenti di verifica e revisione di qualità, di
conferenze di consenso e per l’applicazione nel distretto dei programmi di
attività finalizzata al rispetto dei livelli di spesa programmati, come
concordati ai sensi dell’ art. 14, comma 5.
7. Le Aziende assicurano la
predisposizione di appropriati ed effettivi strumenti di informazione per
garantire trasparenza all’attuazione di quanto previsto dal presente
articolo.
8. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione
dei contenuti e delle modalità di attuazione di quanto previsto dal presente
articolo, secondo il disposto dell’art. 14.
ART. 26 – EQUIPES TERRITORIALI ED UTAP.
1. Le Regioni
e le Aziende, attraverso la istituzione di équipes
territoriali, realizzano forme di integrazione professionale dell’attività dei
singoli operatori tra loro, la continuità dell’assistenza, la presa in carico
del paziente e il conseguimento degli obiettivi e dei programmi
distrettuali.
2. In coerenza con l’intesa Stato-Regioni del 29 luglio
2004 le Regioni prevedono, in accordo con le OO.SS.
maggiormente rappresentative, in via sperimentale e con
partecipazione volontaria dei medici e degli altri operatori sanitari, la
costituzione delle Unità di assistenza primaria (UTAP), strutture territoriali
ad alta integrazione multidisciplinare ed
interprofessionale, in grado di dare risposte complesse al bisogno di salute
delle persone.
3. L’équipe territoriale
è:
a) strumento attuativo della programmazione
sanitaria;
b) momento organizzativo della medicina
generale e delle altre discipline presenti nel distretto per la erogazione dei
livelli essenziali e appropriati di assistenza e per la realizzazione di
specifici programmi e progetti assistenziali di livello nazionale, regionale e
aziendale.
4. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione
dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo
quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
5. L’ambito
distrettuale di riferimento della équipe territoriale
e dell’UTAP, intesa come organismo operativo distrettuale, viene individuato dal
Direttore di distretto e dagli operatori interessati e rappresenta l’ambito
territoriale di operatività delle stesse per lo svolgimento delle attività e
l’erogazione delle prestazioni previste dal “Programma delle attività
distrettuali”, che comprende oltre ai livelli obbligatori di assistenza anche
quanto di pertinenza distrettuale indicato da specifici progetti nazionali,
regionali e aziendali.
6. Al fine di assicurare l’intersettorialità e l’integrazione degli interventi
socio-sanitari nell’ambito territoriale di riferimento, della équipe territoriale fanno parte le figure professionali ivi
operanti deputate a garantire, ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto
legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni:
a)
l’assistenza primaria;
b) la continuità assistenziale;
c) la pediatria di
libera scelta;
d) l’assistenza specialistica ambulatoriale;
e) la medicina
dei servizi;
f) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
7.
L’intervento coordinato e integrato della équipe
territoriale assume particolare rilievo nel coinvolgimento nelle attività ad
alta integrazione socio-sanitaria, quali:
a) prevenzione e cura delle
dipendenze da droga, alcool e farmaci;
b) tutela della salute dell’infanzia,
della donna e della famiglia;
c) tutela dei disabili e anziani;
d)
patologie in fase terminale;
e) patologie da HIV;
f) tutela della salute
mentale;
g) inabilità o disabilità conseguenti a
patologie cronico-degenerative.
8. L’attività
interdisciplinare e integrata dell’équipe territoriale
si realizza mediante la produzione di valutazioni multidimensionali e selezionando risposte appropriate alle
diverse condizioni di bisogno. Si concretizza anche attraverso la predisposizione di un programma di lavoro:
a)
finalizzato ad assicurare lo svolgimento delle attività e l’erogazione delle
prestazioni previste dalla programmazione sanitaria, quali livelli essenziali e
appropriati di assistenza, e da specifici programmi e progetti
assistenziali;
b) proposto dagli operatori interessati o dal Direttore del
distretto;
c) concordato tra gli operatori interessati e tra questi e il
Direttore del distretto;
d) che indichi i soggetti partecipanti, le attività
o le prestazioni di rispettiva competenza, i tempi e i luoghi di esecuzione
delle stesse;
e) la possibilità di operare modifiche durante la sua
esecuzione, i tempi delle verifiche periodiche su eventuali problemi operativi,
sui tempi di attuazione e sui risultati conseguiti.
ART. 27 – APPROPRIATEZZA DELLE CURE E DELL’USO DELLE
RISORSE.
1. Il medico di medicina generale concorre, unitamente alle altre
figure professionali operanti nel Servizio sanitario nazionale, a:
a)
realizzare la continuità dell’assistenza nel territorio in ragione della
programmazione regionale;
b) assicurare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a
disposizione dalla Azienda per l’erogazione dei livelli essenziali e appropriati
di assistenza e in attesa della definizione di linee guida consensuali;
c)
ricercare la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse
disponibili mediante adozione di principi di qualità e di medicina basata sulle
evidenze scientifiche;
d) operare secondo i principi di efficacia e di appropriatezza degli interventi in base ai quali le risorse
devono essere indirizzate verso le prestazioni la cui efficacia è riconosciuta
secondo le evidenze scientifiche e verso i soggetti che maggiormente ne possono
trarre beneficio.
2. Le prescrizioni di prestazioni specialistiche,
comprese le diagnostiche, farmaceutiche e di ricovero, del medico di medicina
generale si attengono ai principi sopra enunciati e avvengono secondo scienza e
coscienza.
3. Nell’applicazione delle norme di cui all’art. 1, comma 4,
del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella
legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale ha stabilito tra l’altro per le
prescrizioni farmaceutiche l’obbligo da parte di tutti i medici del rispetto
delle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della AIFA, la
segnalazione di eventuali infrazioni all’Ordine professionale di iscrizione e al
Ministero della sanità, nonché l’obbligo per il medico di rimborsare il farmaco
indebitamente prescritto, si applicano le procedure e i principi di cui ai
successivi commi.
4. E’ demandata alla contrattazione regionale la
definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi,
secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
5. Le Aziende
che rilevano comportamenti prescrittivi del medico di medicina generale ritenuti
non conformi alle norme sopra evidenziate, sottopongono il caso ai soggetti
individuati all’art. 25, comma 4, deputati a verificare, ai sensi del comma 5
dello stesso articolo, l’appropriatezza prescrittiva nell’ambito delle attività distrettuali,
integrati dal responsabile del servizio farmaceutico, o da suo delegato, e da un
medico individuato dal direttore sanitario della Azienda
6. L’organismo
suddetto esamina il caso entro 30 giorni dalla segnalazione, tenendo conto dei
seguenti principi:
a) la ipotesi di irregolarità
deve essere contestata al medico per iscritto entro gli ulteriori 15 giorni
assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni e/o la richiesta di essere ascoltato;
b)
il risultato dell’accertamento, esaminate le eventuali controdeduzioni e/o udito il medico interessato, è
comunicato al Direttore generale della Azienda per i provvedimenti di competenza
e al medico interessato.
7. La prescrizione farmaceutica è valutata
tenendo conto dei seguenti elementi:
a) sia oggetto di occasionale, e non
ripetuta, inosservanza delle norme prescrittive dovuta
ad errore scusabile;
b) sia stata determinata da un eccezionale stato di
necessità attuale al momento della prescrizione, con pericolo di danno grave
alla vita o all’integrità della persona che non possa essere evitato con il
ricorso alle competenti strutture o servizi del S.S.N.;
c) sia stata determinata dalla novità del farmaco
prescritto e/o dalla novità della nota AIFA, o di altra legittima norma, e,
comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla immissione alla
vendita, dall’emanazione ufficiale della nota AIFA o di altra legittima
norma.
ART. 28 – ARTICOLAZIONE DEL
COMPENSO.
1. Ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera d), del D. L.vo 502/92 come successivamente
modificato ed integrato, la struttura del compenso del medico di medicina
generale così si articola:
a) Quota fissa oraria - in relazione a quanto
previsto dai rispettivi Capi del presente Accordo - o capitaria per ciascun soggetto iscritto nella lista,
corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite dal presente
accordo;
b) Una quota variabile in funzione del raggiungimento degli
obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti
livelli di spesa programmati di cui all’art. 8, comma 1, lett. f) del decreto
legislativo sopra richiamato;
c) Una quota variabile in funzione delle
prestazioni e delle attività previste nel presente accordo e negli accordi
regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera
f) sopra richiamata.
2. Le modalità di corresponsione dei compensi di cui
ai precedenti commi sono stabilite, nel rispetto dei principi generali di cui al
presente articolo, dai successivi artt. 59, 72, 85 e 98, e, per quanto di competenza, dagli Accordi
Regionali e Aziendali.
ART. 29 - FUNZIONI
DELLA MEDICINA GENERALE.
1. Il ruolo della Medicina Generale nel
sistema sanitario è orientato:
a) al superamento della logica dell’intervento
rivolto alla erogazione della singola prestazione a
favore di un approccio integrato finalizzato a una gestione globale della salute
del cittadino attraverso un modello di cure che faccia corrispondere continuità
e variabilità di bisogni del paziente con la continuità e la variabilità della
risposta assistenziale del sistema;
b) alla valorizzazione delle cure
primarie e al coinvolgimento decisionale del Medico di medicina generale in
ordine all’appropriatezza e all’efficacia della
pratica professionale e nelle scelte in merito all’allocazione delle
risorse;
c) a garantire la continuità dell’assistenza per l’intero arco della
giornata e per tutti i giorni della settimana, attraverso la organizzazione
distrettuale del servizio ed il coordinamento operativo e la massima
integrazione dell’attività professionale tra i medici della medicina generale e
tra essi e gli altri professionisti dell’assistenza territoriale.
2. Lo
sviluppo condiviso di forme associative, la qualificazione di standard
strutturali ed operativi, il raggiungimento di
obiettivi favoriscono lo svolgimento delle funzioni e dei compiti
affidati al medico di medicina generale e migliorano la risposta territoriale ai
bisogni assistenziali del cittadino.
3. I medici associati di cui
all’art. 54 sono soggetti qualificati a proporre iniziative e progetti
assistenziali da sottoporre alla contrattazione, nell’ambito degli accordi
regionali e aziendali.
4. I medici singoli ed associati fanno parte di
centri di responsabilità territoriale, distrettuali o subdistrettuali, per partecipare al raggiungimento di
specifici obiettivi del Distretto.
5. Le Aziende sanitarie locali, sulla
base della programmazione regionale e nell’ambito degli indirizzi nazionali, con
la partecipazione dei medici individuano gli obiettivi, concordano i programmi
di attività e conseguenti livelli di spesa programmati
dei medici, in coerenza con gli obiettivi ed i programmi di attività del
distretto, verificandone il raggiungimento di risultato.
6. Sulla base di
accordi regionali, sono individuate specifiche attività di tutela dei soggetti
fragili dal punto di vista socio-sanitario, ivi compresi gli extracomunitari in
attesa di regolarizzazione.
7. Il medico di medicina generale svolge
compiti clinici, assicura la comunicazione con i pazienti e gestisce gli
strumenti professionali.
8. I compiti assistenziali del medico di
medicina generale sono quelli di cui ai Livelli Essenziali di Assistenza:
a)
gestione del paziente ammalato in condizioni acute;
b) gestione delle
patologie croniche;
c) gestione dei malati, nell’ambito dell’Assistenza
domiciliare programmata e integrata.
ART.
30 - RESPONSABILITÀ CONVENZIONALI E VIOLAZIONI. COLLEGIO ARBITRALE.
1. I
medici convenzionati di medicina generale sono tenuti all'osservanza degli
obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo e
dagli accordi regionali e aziendali. Non possono essere oggetto di contestazione
a carico del medico le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o
inadempienze di altri operatori dell'Azienda.
2.
Per la valutazione delle violazioni delle norme di cui al presente Accordo e
degli Accordi regionali ed Aziendali, è istituita una commissione regionale
paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, composta da:
a) un
Presidente, nominato dall’Assessore alla Sanità, o organo competente, e scelto
tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall’ordine degli avvocati del
capoluogo di Regione;
b) 3 componenti di parte pubblica nominati
dall’Assessore Regionale alla Sanità o organo competente;
c) 3 componenti di
parte medica, di cui 2 designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentativi, tra i medici di medicina generale della Regione ed 1 designato
dall’Ordine dei Medici del capoluogo di Regione con funzione di
vicepresidente.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario regionale.
4. Le violazioni di natura occasionale danno luogo
all'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) richiamo verbale;
b) richiamo
con diffida per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo
verbale.
5. L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al medico, entro
30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza. Il medico ha la possibilità
di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni
dalla data della contestazione e di essere sentito se lo richiede.
6. Il Responsabile aziendale della
struttura di riferimento del medico, valutate le controdeduzioni addotte dallo stesso, procede
all'archiviazione del caso o alla irrogazione della sanzione. Il provvedimento
e' notificato all'interessato entro 30 giorni dalla sua
assunzione.
7. Le violazioni di