ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 2010
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IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO (2006) formato html
Documenti allegati al nuovo codice:
Linee guida sulla pubblicità sanitaria
Linee guida sul conflitto d'interesse
Il Codice deontologico del 1998
ELENCO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI SOGGETTE A
DENUNCIA
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Decreto del Ministero del Lavoro dell' 11 dicembre 2009 (Supplemento ordinario n. 66 alla GU n. 76 del 1.4.2010)
CURE TERMALI AGLI ASSISTITI INPS ![]()
Con un comunicato del 20/4/2010 FEDERTERME informa che dal 1° gennaio 2010 le prestazioni termali erogabili dall'INPS dovranno essere prescritte su ricettario sanitario nazionale dai MMG!
MODIFICA DEI LEA PER DENSITOMETRIA E CHIRURGIA A REFRATTIVA
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2007 (GU n. 104 del 7.5.2007)
Supplemento Ordinario n. 207 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 256 del 3 novembre 2006 dalla Conferenza Stato-Regioni il provedimento 5 ottobre 2006
LEGGE n. 326 del 24 novembre 2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici)
Contiene al Capo IV l'Accordo Stato-Regioni in materia sanitaria con la
Istituzione della Agenzia Nazionale del Farmaco e del tetto di spesa per la spesa farmaceutica (art. 48)
Contiene inoltre le Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie
funzionali all'attribuzione e alla verifica del budget di distretto, alla farmacovigilanza e alla sorveglianza epidemiologica
Istituzione della Tessera Sanitaria e del nuovo Ricettario Sanitario Nazionale a lettura ottica (art. 50)
da distribuirsi "alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione
ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia"
DECRETO LEGISLATIVO n. 229 del 19 giugno 99
Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419
Art. 15-decies (Obbligo di appropriatezza)
1. I medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o accreditate, quando prescrivono o
consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a pazienti all'atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti
a specificare i farmaci e le prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Il predetto obbligo si estende anche
ai medici specialisti che abbiano comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. In ogni caso,si applicano anche ai sanitari di cui al comma 1 il divieto di impiego del ricettario del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione
di medicinali non rimborsabili dal Servizio,nonché le disposizioni che vietano al medico di prescrivere,a carico del Servizio medesimo,medicinali senza
osservare le condizioni e le limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco, e prevedono conseguenze in caso di infrazione.
3. Le Attività delle Aziende Unità sanitarie locali previste dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono svolte anche nei
confronti dei sanitari di cui al comma 1.
REGOLAMENTO PER LE
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA
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Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 27 agosto 1999, n. 332
Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1999 n. 227
PIANO SANITARIO NAZIONALE 2006-2008 ( il testo completo )
Pubblicato sulla GU n. 139 del 17 giugno 2006 Suppl. ordinario 149
CODICE UNICO DEI FARMACI ( il testo completo )
Decreto legislativo n. 219 del 24/4/2006 su GU n. 142 del 21-6-2006 suppl.ord. 153
Viene raddoppiato, passando da tre a sei mesi , il periodo di validità della ricetta medica semplice non a carico del Ssn: potrà essere utilizzata non più di dieci volte
a patto che il medico non specifichi un numero di confezioni superiore a una. Viene limitata l'attività promozionale a medici e farmacisti ed è previsto un censimento
annuale su base regionale dell'attività degli informatori scientifici. Si limita il numero dei campioni gratuiti a un totale di 18 l'anno (tra vecchi e nuovi nell'ambito del
listino aziendale) e se ne prevede la possibile ulteriore riduzione in caso di significativi aumenti della spesa farmaceutica pubblica.
Massima severità per corrotti e corruttori: premi, mance e favori promessi o concessi dagli informatori,ovvero sollecitati o accettati da medici e farmacisti,costano da
400 a mille euro, l'arresto fino a un anno e l'identica sospensione dall'esercizio professionale.
CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE
IMPERFEZIONI E INFERMITA' CAUSA DI NON IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE
Decreto Ministero Difesa 5/12/05 su GU n. 300 del 27.12.2005
PIANO NAZIONALE VACCINI 2005-2007 Supplemento ordinario GU del 14.4.2005
REGOLAMENTO PER LE MALATTIE RARE
DECRETO MINISTERIALE 3 FEBBRAIO 2006 Normativa antidoping con elenco delle sostanze vietate
I TICKET SULLE PRESTAZIONI SANITARIE ( Fonte: ASL 4 di Matera ) ![]()
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) Accordo Stato Regioni del 22 novembre 2001
SCREENING ONCOLOGICI Legge n. 388 del 23.12.2000
NORME IN MATERIA DI PUBBLICITA' SANITARIA Legge n. 175 del 5.2.92
CERTIFICATI DI MALATTIA INPS I lavoratori interessati e le modalità di redazione (Sede Inps di Padova)
CIRCOLARE INPS n. 99 del 13 maggio 1996 Tutti i medici possono rilasciare certificati INPS ( il commento )
GUIDA INPS ALLA INVALIDITA' CIVILE
AGEVOLAZIONI PER I DISABILI Con le novità della finanziaria 2007
LEGGE 104 del 1992 Legge quadro per l'assistenza ed i diritti delle persone handicappate
GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE INAIL
ELENCO DELLA MALATTIE SOGGETTE A DENUNCIA OBBLIGATORIA
Il D.M. 27 aprile 2004 ha sostituito l'elenco delle malattie che devono essere denunciate obbligatoriamente,
abrogando quello contenuto nel D.M. 18 aprile 1973.
Esso è costituito da tre diverse liste:
– lista I, contenente le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
– lista II, contenente le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
– lista III, contenente le malattie la cui origine lavorativa è possibile.
Nella denuncia va indicato il codice identificativo della malattia correlata all’agente, comprendente il numero di lista (I o II),
il numero di gruppo della malattia, il numero progressivo dell’agente, il codice della malattia.
Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.Lgs. n° 38 del 23 feb 2000 ( Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali) la trasmissione della copia della denuncia di malattia professionale di cui all'articolo 139, c.2,
del DPR 1124/65,deve essere effettuata dal medico refertante, oltre che alla sede dell'istituto assicuratore (INAIL) competente
per territorio anche all'Azienda Sanitaria Locale (Ufficio PSAL).
I DIRITTI DEL MALATO DI CANCRO (Fonte: Istituto Italiano di Medicina Sociale)
LA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI AIDS (IIMS marzo 2004) Dowload 531 Kb
IL DOPING NELLO SPORT AMATORIALE (Fonte: IIMS febbraio 2004) Dowload 996 Kb
NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Dowload 1.386 Kb
LA NUOVA CODIFICA NAZIONALE DELLE ESENZIONI
Dal 1 ottobre 2009 i certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori non potranno essere più rilasciati dai medici di famiglia
ai sensi dell'art. 3 comma 49 della Legge 94/09
CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI Facsimile
Spetta ai medici di medicina generale, secondo la legge 168/2005, il compito di redigere (in regime libero professionale) il certificato medico attestante
che il richiedente possiede "condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore".
Certificato con bollo (14,62 €) per la patente ciclomotori
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ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO Legge 493 del 1999
Il filmato di telepromozione dell'assicurazione obbligatoria casalinghe
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 Su GU 31.5.95 n. 125
"Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari" - Testo in formato navigabile
TARIFFARIO MINIMO NAZIONALE (Fonte: Ordine dei Medici di Padova)