MEDICO E FISCO

 

                                                                       

                                                                                        DOMANDA DI RIMBORSO DELL'IRAP

 

                                                                        CHIARIMENTI SULLO SCONTRINO FISCALE IN FARMACIA

                                                                                                                     5 luglio 2007

 

                                                                    PRINCIPALI NOVITA' FISCALI 2007 PER I LIBERI PROFESSIONISTI

1. obbligo dell'invio dell'elenco Clienti e Fornitori (è quindi utile annotare sulle fatture il codice fiscale dei pazienti!);

2. obbligo di versamento sul conto corrente dedicato (con cadenza almeno trimestrale) delle parcelle derivanti dall'attività libero professionale;

3. minore deduzione delle spese professionali (solo il 20% per spese telefoniche e di telecomunicazione, compresi canoni Internet,modem,telefonini ecc)

4. riduzione delle quote di ammortamento per autoveicoli al 25% e pari riduzione delle detrazioni per spese connesse  (bollo auto, assicurazione,

carburante,manutenzione ecc.)

 

F24 ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA

L'OBBLIGO PER I TITOLARI DI PARTITA IVA DIFFERITO AL 1° GENNAIO 2007

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2006 e' stato pubblicato il DPCM 4 ottobre 2006 con il quale il Governo ha differito, al 1° gennaio 2007, il termine iniziale, fissato al 1° ottobre 2006, per l'utilizzo di modalita' di pagamento esclusivamente in via telematica per i soggetti titolari di partita IVA. Nella pratica, per i medici, ad esempio, con collaboratori di studio, il primo adempimento sarebbe scattato il prossimo 16 ottobre con il versamento dei relativi contributi unicamente tramite F24 online e non più con delega bancaria come e' avvenuto fino ad ora. L'obbligatorietà per i professionisti e le imprese del pagamento di imposte e contributi esclusivamente per via telematica si inquadra tra le misure antievasione introdotte dalla legge 4 agosto 2006 che ha convertito il decreto "Visco-Bersani" del 4 luglio 2006.

DECRETO BERSANI E LIBERE PROFESSIONI

              Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 su GU n. 153 del 4/7/2006             

convertito nella Legge 248/2006 in vigore dal 12/8/2006

 

                                                                                                           Questi i contenuti più importanti:                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - obbligo di un conto corrente "dedicato",ad esclusivo uso professionale

                                                                                                  - obbligo di versamenti fiscali e previdenziali con modalità telematiche

                                                                                                  - obbligo di Bancomat in studio per incassi superiori a 100 €  (da luglio 2008)

                                                                                                  - abolizione delle tariffe minime per le prestazioni professionali

Chiarimenti fiscali per gli iscritti FIMMG

Le novità per tutti i professionisti

 

CIRCOLARE ESPLICATIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 

GUIDA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

 

NUOVI STUDI DI SETTORE e DENUNCIA DEI REDDITI 2005

 

OBBLIGO DI  ISCRIZIONE ALLA CADIPROF

Contratto Collettivo Nazionale Unico dei Dipendenti degli Studi professionali

       L'art. 19 di tale contratto, stipulato il 3 maggio scorso,obbliga  i datori di lavoro (compresi i medici!) ad iscrivere i propri

dipendenti alla Cassa di Assistenza sanitaria supplementare,introducendo di fatto una nuovo balzello per i medici.

L'iscrizione comporta infatti il pagamento di  13 € al mese per ciascun dipendente a partire dal 1 gennaio 2006 più una quota

una tantum per gli anni 2003-2004-2005!

 

Permane l'obbligo della marca da bollo di € 1,81

per le prestazioni esenti IVA di importo superiore ad € 77,47

 
In merito alla notizia riportata dalla stampa nazionale, e ripresa da sindacati ed associazioni professionali, riguardo la presunta eliminazione della marca da bollo sulle parcelle esenti IVA prevista dal D.L. 223/2006 "Decreto Bersani", rendo noto che nel testo definitivo, pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2006, non vi è traccia alcuna di un simile provvedimento, come confermato dalla Direzione Regione Lombardia dell'Agenzia delle Entrate.        I Colleghi sono invitati a pertanto a continuare ad applicare la marca da bollo di € 1,81 sulle prestazioni esenti IVA di importo superiore ad € 77,47.

 

 

IVA e PRESTAZIONI SANITARIE

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 28 gennaio 2005

Sono esenti le prestazioni rese dai medici di famiglia nell'ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle di natura certificativa strettamente connesse all'attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute (certificati di idoneità allo sport, di esonero dalla educazione fisica, di invio di minori in colonie o comunità).  Sono invece imponibili ad Iva con l'aliquota ordinaria del 20% le prestazioni di natura peritale come ad es. la certificazione per il riconoscimento dell' assegno di invalidità.

     CHIARIMENTI DALLA FIMMG  (22.6.2005)

 

LISTA DELLE CERTIFICAZIONI ESENTI E SOGGETTE AD IVA

 

 

Esenti da IVA le visite fiscali effettuate su richiesta dell'INAIL

 

 

Esenti da IVA le prestazioni mediche per visite fiscali effettuate su richiesta dell'INPS

                 L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esenti da IVA le "visite fiscali" richieste tanto per conto dell'INPS

                 ( risoluzione 7/e del 9.1.2006 ) tanto per conto dell'INAIL ( risposta ad interpellanza 954-588/2005 ) avendo esse

                 "in via prevalente una funzione di tutela della salute".  Con la risoluzione 36/E del 13 marzo 2006, l'Agenzia delle

                 Entrate ha definitivamente chiarito che vanno  considerati  esenti da IVA anche i certificati di infortunio sul lavoro

                 rilasciati dai medici di  medicina generale,trattandosi di prestazione resa in via prevalente per la tutela della salute.

 

 

Decorrenza del regime di imponibilità per le prestazioni sanitarie soggette ad IVA: 20.11.2003

I medici che abbiano emesso fatture in esenzione da IVA, in relazione ad operazioni da ritenersi imponibili, sono tenuti a regolarizzare le predette operazioni assoggettandole ad imposta;in base allo Statuto del contribuente non sono previste "sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria".
 

LO STATUTO  DEI  DIRITTI  DEL  CONTRIBUENTE

Legge n.212 del 27 luglio 2000

 

ERRORI  FISCALI: CONSEGUENZE E RIMEDI

 

GUIDA ALL'INTERPELLO

 

GUIDA AI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI